
La novella del 2009. L'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, in tema di contenzioso tributario, dispone che in assenza di notificazione, spedizione o consegna della sentenza trova applicazione l'art. 327, comma 1, del c.p.c.. Cioè quella norma che commina la decadenza dalla possibilità di impugnare la pronuncia della commissione tributaria (provinciale o regionale) una volta decorso il termine lungo dal deposito della pronuncia. Tale termine, fino all'avvento della legge n. 69 del 2009, era stabilito in un anno (al quale occorreva aggiungere i 46 giorni di sospensione feriale ricompresi tra il 1° agosto e il 15 settembre). La novella del 2009, tramite una modifica all'art. 327 del c.p.c., ha dimezzato il lasso temporale. Per quanto concerne il momento di decorrenza del nuovo termine lungo (dei sei mesi), occorre tenere presente che la legge n. 69 del 2009, nelle disposizioni transitorie, ha specificato che le modifiche apportate dalla riforma “si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore” (cioè dal 5 luglio 2009). La locuzione utilizzata dal legislatore (“giudizi instaurati”) ha posto dubbi interpretativi con riguardo al processo tributario. Due le possibili soluzioni: 1) occorre riferirsi alla di deposito del ricorso in commissione tributaria provinciale; 2) risulta determinante la data di deposito del ricorso presso la segreteria della Ctp.
L'Agenzia. Con la corposa circolare n. 17/E di fine marzo, l'amministrazione finanziaria ha ritenuto che il nuovo termine decadenziale dei sei mesi per l'impugnativa trovi applicazione ai ricorsi di primo grado “notificati”, all'ufficio o all'ente locale, dal 5 luglio 2009 in avanti. L'Agenzia fonda il proprio convincimento sull'assunto che per “giudizio” si intende non il “grado” ma l'intero processo (Cass. n. 11006/2006) e sulla considerazione che “il giudizio tributario si intende instaurato alla data di notifica del ricorso e non a quella di deposito”. Ne deriverebbe, condividendo l'assunto, che una controversia introdotta con ricorso notificato all'ufficio il 22/6/2009 e depositato in Ctp il 17/7/2009 resterebbe esclusa dalla novella in questione.
Perplessità. Mentre appare condivisibile il riferimento dell'Agenzia all'introduzione del – solo - giudizio in primo grado (nel senso che resterebbero esclusi dalla novità i ricorsi in appello e in cassazione successivi al 4 luglio ma relativi a cause introdotte prima di tale data), non del tutto convincente appare la tesi che individua nella notifica del ricorso il momento di instaurazione del giudizio. Invero, tale posizione (confermativa del principio già esposto con le circolari n. 41/E dell'11/9/2009, n. 12/E del 21/2/2003 e n. 56/E del 24/10/2007), pare non dare alcun rilievo alla circostanza che la notificazione del ricorso consente di ritenere il giudizio meramente proposto ma non compiutamente instaurato. Al riguardo va sottolineato come la Corte di Cassazione, con riferimento al processo civile, abbia sempre operato una netta distinzione tra i procedimenti in cui la domanda si estrinseca mediante la notifica della citazione, dai procedimenti in cui la domanda si manifesta mediante il deposito del ricorso. Nel primo caso (citazione) il momento di instaurazione del processo è stato individuato nella notifica -al cd. convenuto- della citazione (Cass. n. 10073/2003); nel secondo caso, invece, nel deposito del ricorso (Cass. n. 5729/2001 e n. 16347/2004). Ad analoghe conclusioni si perviene osservando che il ricorso tributario è sovrapponibile all'atto introduttivo del giudizio amministrativo con riferimento al quale la relativa giurisprudenza ha statuito che solo con il deposito del ricorso il giudizio può dirsi instaurato. In definitiva, è opportuno che all'invito formulato dall'Agenzia agli uffici - di tenere prudenzialmente conto della data del deposito del ricorso in Ctp - si attengano anche i difensori dei contribuenti onde evitare che i giudici possano dichiarare inammissibile l'impugnativa.