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Le sanzioni dell'Antitrust devono essere proporzionate

del 10/04/2010
di: di Federico Unnia
Le sanzioni dell'Antitrust devono essere proporzionate
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel quantificare l'ammontare di una sanzione pecuniaria, deve rifarsi prudentemente alle condizioni economiche e finanziarie in cui versi l'impresa da sanzionare. Infatti, il principio di proporzionalità  esige che siano valutate da un lato la necessità di sanzionare una condotta scorretta e vietata dalla legge, dall'altra di non trasformare la sanzione in una pena eccessivamente inflittiva. È questo l'importante principio stabilito dal  Tar del Tazio con la sentenza del 20 marzo 2010 con la quale ha solo parzialmente accolto il ricorso presentato dalla società, oggi in liquidazione, Zenith, che si era vista infliggere una multa di euro 35 mila dall'Antitrust per una pratica commerciale scorretta, consistente nella diffusione di messaggi pubblicitari che celavano, sotto forma di corsi offerte di lavoro nel settore della pubblicità e del marketing, corsi di formazione a pagamento. Ora il Tar del Lazio, applicando proprio il principio della proporzionalità, ha accolto il ricorso, stabilendo che in relazione alle condizioni economiche della società, successivamente sciolta e posta in liquidazione in relazione allo stato di decozione finanziaria, la determinazione della sanzione nella misura finale di euro 35 mila non rifletta pienamente il ricordato criterio di proporzionalità della sanzione. Secondo il Tar del Lazio il principio di proporzionalità si articola nei distinti profili inerenti l'idoneità, vale a dire il rapporto tra il mezzo adoperato e l'obiettivo perseguito; nella necessarietà, ovvero l'assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo ma tale da incidere in misura minore sulla sfera del singolo; infine nell'adeguatezza, ovvero la tollerabilità della restrizione inflitta al privato come mezzo idoneo per un bilanciamento degli interessi. Nel caso di specie, trovandosi l'impresa passiva della sanzione pecuniaria in una situazione di grave crisi economica, sfociata poi nella messa in liquidazione, il Tar del Lazio ha rimandato gli atti all'Autorità antitrust affinché ricalcoli la sanzione pecuniaria per pratiche commerciali scorrette, tenendo in giusto peso la peculiare situazione finanziaria dell'impresa. Principio, quello della proporzionalità,  che costituisce il corollario di quello di ragionevolezza e di parità di trattamento di situazioni uguali, avente rango costituzionale ai sensi dell'art. 3 Cost.  Pertanto, l'incidenza che l'Autorità ha attribuito alle condizioni economiche della società ricorrente sulla determinazione finale della sanzione, (da 45 mila a 35 mila euro), non appare rispondente al richiamato principio di proporzionalità ed adeguatezza della sanzione a fronte delle notevoli perdite di esercizio della società, che ne hanno successivamente determinato lo scioglimento e la liquidazione. Infine, secondo il Tar del Lazio la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al profilo sanzionatorio, a differenza che nella materia antitrust, non si estende al merito, potendo il Tribunale solo annullare in tutto o in parte l'atto, ma non anche modificare lo stesso relativamente all'entità della sanzione dovuta. Ne consegue la preclusione, per il Tar adito, di procedere alla diretta quantificazione della sanzione, dovendo conseguentemente l'Autorità, nell'esecuzione della presente sentenza, provvedere alla fissazione dell'importo base della sanzione pecuniaria in una misura significativamente inferiore rispetto a quella di 35 mila euro.

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