L'operazione Red. Era l'annuale appuntamento di verifica dei redditi che l'Inpdap (e l'Inps) svolgeva per i pensionati titolari delle prestazioni collegate al reddito (integrazione della pensione al minimo; assegno per il nucleo familiare; pensione al coniuge superstite; incremento di maggiorazione; somma aggiuntiva, quattordicesima). Interessati i titolari di trattamenti pensionistici i cui importi sono collegati alla situazione reddituale del percettore e/o dei componenti il suo nucleo familiare, dentro inclusi i pensionati ultrasettantacinquenni che hanno percepito nel corso degli anni 2007 e/o 2008 la somma aggiuntiva (quattordicesima); i percettori di soli redditi derivanti da pensione, ancorché tali redditi siano stati già dichiarati in sede di operazione Red 2008; i titolari di una pensione sia di reversibilità (sorta dopo il 17/8/1995) sia diretta, entrambe erogate dall'Inpdap.
Il Red in soffitta. Per l'anno 2010, i pensionati non devono presentare alcuna dichiarazione. La legge n. 102/2009 ha stabilito infatti che i dati reddituali, utili a effettuare le relative verifiche nei confronti dei percettori di prestazioni pensionistiche collegate al reddito, vanno forniti, in via telematica, direttamente dall'amministrazione finanziaria che detiene tali informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali, collegate al reddito dei beneficiari.
I termini ancora aperti. Il comunicato Inpdap, inoltre, ricorda che i pensionati che non hanno provveduto a comunicare i redditi relativi agli anni 2007 e 2008 possono presentare le dichiarazioni reddituali alle sedi Inpdap di competenza entro il prossimo 16 aprile 2010. Nel caso di mancata presentazione, con la rata di giugno verrà ridotta o sospesa la prestazione collegata al reddito. In ogni caso, non sono tenuti alla dichiarazione i pensionati ultrasettantacinquenni che risultavano, nella precedente operazione Red 2008, non possedere alcun reddito diverso da pensione. Nella nota operativa n. 61/2009 (si veda ItaliaOggi dell'11/12/2009), l'Inpdap ha precisato che, contestualmente alla sospensione della prestazione (a giugno 2010), provvederà anche al contestuale recupero di quanto percepito dal pensionato a partire dal rateo di pensione relativo al mese di gennaio 2009. La prestazione sospesa potrà ancora essere ripristinata, qualora gli interessati provvedano a presentare la dichiarazione entro lo stesso termine del 30 giugno: in realtà, al fine di evitare la sospensione, la presentazione deve avvenire entro il 16 aprile; se presentata tra il 17 aprile e il 30 giugno, la sospensione ci sarà comunque, salvo successiva e tempestiva riattivazione con la prima rata utile di pensione e con la contestuale erogazione degli arretrati.
