Per il recupero nei confronti dell'acquirente dell'agevolazione “prima casa” indebitamente fruita, si applica il termine di decadenza triennale previsto dalla normativa sull'imposta di registro, anche se l'acquisto, essendo stato effettuato da un'impresa, era stato assoggettato all'Iva. Entro tale termine, dunque, e non in quello più ampio previsto per la notifica della rettifica Iva, l'acquirente che abbia fruito dell'agevolazione in sede di acquisto di un alloggio in costruzione, deve dimostrare l'avvenuta ultimazione dell'abitazione avente le caratteristiche prescritte dalla legge. È quanto emerge dalla sentenza n. 52/01/10 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, depositata il 1° aprile scorso, che ha respinto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di liquidazione notificato dall'agenzia delle entrate per recuperare la differenza tra l'aliquota Iva ridotta del 4% e quella ordinaria del 20%. L'ufficio aveva basato la pretesa sul fatto che il contribuente, dopo avere beneficiato della tassazione ridotta all'atto dell'acquisto di un'abitazione in corso di costruzione, non aveva, nel termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, provato di avere ultimato una casa non di lusso. Il contribuente, nel suo ricorso, aveva sostenuto anzitutto il proprio difetto di legittimazione passiva nei riflessi del tributo Iva, in quanto privato consumatore. Aveva inoltre sostenuto che, nella fattispecie, trattandosi di Iva, avrebbe dovuto applicarsi il termine di decadenza quadriennale (o quinquennale) dell'art. 57 del dpr 633/72, e non quello triennale previsto dal dpr 131/86. In merito al primo punto, i giudici emiliani hanno osservato che, secondo la norma (nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte I, allegata al dpr 131/86), l'ufficio deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'Iva dovuta in assenza di agevolazioni e l'Iva applicata, sicché è legittima la notifica della pretesa al contribuente ricorrente. Quanto al secondo motivo, la commissione rileva in primo luogo che la norma parla di recupero della «differenza», e non di imposta o maggiore imposta, e che comunque il contesto normativo, rappresentato dall'imposta di registro, giustifica il riferimento al termine di decadenza triennale di cui all'art. 76 del dpr 131/86 ai fini dell'esercizio dell'azione accertatrice e, dunque, anche ai fini dell'assolvimento dell'onere al quale è subordinata la conferma del beneficio fiscale.