Il ministero spiega che la legge n. 68/1999 stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati, che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre, possono escludere dal computo della base occupazionale, per il calcolo della quota di riserva, il personale viaggiante e navigante; la norma fa espresso riferimento al settore del trasporto negli impianti a fune, limitatamente al personale viaggiante e al settore dell'edilizia, limitatamente al personale di cantiere e agli addetti al trasporto. Pertanto, ai fini della corretta applicazione della norma, non suscettibile d'interpretazione analogica, risulta necessario verificare se le imprese fornitrici del servizio di ristorazione su treni possono essere inquadrate in uno dei settori tassativamente indicati, in particolare in quello del trasporto terrestre; nonché (solo nel caso in cui l'azienda rientri in tale settore) se il personale impiegato a bordo treno per la vendita di generi alimentari possa essere qualificato come «personale viaggiante».
Secondo il ministero tale verifica risulta negativa. Con la conclusione che il personale occupato con la qualifica di cameriere di bordo per l'esecuzione di appalti di servizi avente a oggetto l'attività di ristorazione su treni non possa essere escluso dal computo della base occupazionale ai fini del calcolo della quota di riserva per il collocamento obbligatorio.
