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La card servizi paga l'Iva al 20%

del 07/04/2010
di: di Franco Ricca
La card servizi paga l'Iva al 20%
La vendita di una card che consente di fruire di vari servizi è una prestazione complessa che paga l'Iva del 20%. Questa la principale indicazione che si desume dalla risoluzione n. 27 del 1° aprile 2010, con la quale l'agenzia delle entrate fornisce numerosi, interessanti chiarimenti in merito ad un caso che, al di là della situazione particolare, mette in luce le diverse problematiche in materia di Iva che si pongono in relazione ad una modalità di vendita sempre più diffusa. Vediamo il caso e le principali soluzioni dell'agenzia.

La fattispecie. Una società stipula un contratto di servizio con un comune, soggetto capofila di un raggruppamento di enti pubblici, per la realizzazione di un progetto finalizzato a favorire l'accesso dei turisti ai musei e ai beni culturali attraverso la diffusione di due tipologie di carte, chiamate Tourist Card e Museum Card. La Tourist Card consente, nel periodo di validità, l'accesso libero ai musei convenzionati ed alle mostre culturali, nonché ai mezzi di trasporto pubblico locale. La Museum Card consente il libero accesso, per la durata di un anno, ai musei convenzionati ed alle mostre culturali.

Le carte sono vendute insieme a un kit informativo composto almeno da una piantina della città, da un libretto descrittivo dei musei convenzionati, da un depliant con gli aggiornamenti in merito alle mostre ed agli eventi particolari, e consentono di ottenere facilitazioni e sconti sugli acquisti di altri beni e servizi. La vendita delle carte avviene attraverso vari canali, tra cui internet, agenzie di viaggio, gli stessi musei, tabaccherie. Gli incassi sono acquisiti dal comune, il quale poi erogherà: ai musei convenzionati le somme pattuite (il 50% del prezzo di un biglietto intero per ogni ingresso avvenuto mediante utilizzo delle carte), sulla base di appositi rendiconti; alla società di trasporti pubblici locali 2 euro per ogni Tourist Card venduta.

La società, a fronte della stipula del contratto di servizio, si obbliga, verso un corrispettivo prestabilito, a: fornire consulenza e assistenza agli enti coinvolti; predisporre materialmente le carte; stipulare, in qualità di mandatario con rappresentanza del comune, le convenzioni attuative con i musei e con la società di trasporto pubblico locale; custodire temporaneamente, in qualità di agente contabile, le somme incassate per la vendita delle carte; pagare, in nome e per conto del comune, gli aggi spettanti ai rivenditori delle carte, nonché i compensi spettanti ai musei convenzionati e alla società di trasporto pubblico locale sulla base delle carte vendute.

La disciplina fiscale secondo l'agenzia. Dato che le due carte consentono all'acquirente di fruire di una prestazione di servizi complessa, la prestazione resa dal comune deve considerarsi una prestazione di servizi unica, da assoggettare ad Iva in base ad aliquota ordinaria del 20%, nell'ambito della quale anche il kit informativo ha natura accessoria e funzionale al servizio complessivo. Non è di ostacolo il fatto che la commercializzazione delle carte e l'introito del prezzo spettino alla società, che è, al pari dei rivenditori, soggetto terzo rispetto alle parti del rapporto principale, che si identificano con il comune e gli acquirenti delle card. Il rapporto tra il comune e la società, nonché quello fra questa ed i rivenditori, integra un contratto di mandato all'incasso con rappresentanza, i cui effetti giuridici si producono nei confronti del mandante. Di conseguenza, per la società assumeranno rilevanza fiscale solo i compensi percepiti dal comune per l'attività svolta ed i costi ad essa inerenti, mentre non rileveranno le somme incassate in nome e per conto del comune per la vendita delle carte, né quelle erogate a titolo di aggi ai distributori e quelle erogate ai musei e all'azienda di trasporto per i servizi resi. I predetti compensi saranno soggetti ad Iva ordinaria. Lo svolgimento dell'attività descritta da parte del comune costituisce attività commerciale, per cui i proventi derivanti dalla vendita delle carte saranno imponibili al 20%, con diritto alla detrazione dell'Iva a monte; i distributori delle carte, operando in nome e per conto del comune, fruiscono dell'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera qq), del dpr 696/96. Ai fini Ires, invece, il comune non è soggetto passivo ai sensi dell'art. 74 del Tuir. I corrispettivi che l'azienda di trasporto percepisce dal comune vanno assoggettati all'Iva del 10%, ai sensi del n. 127-novies della tabella A, parte III, allegata al dpr 633/72; dovranno essere annotati, sulla base delle rendicontazioni, nel registro dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo, ma potranno essere documentati nei confronti del comune con una fattura mensile riepilogativa. Il titolo di legittimazione, per i fruitori del trasporto, sarà costituito dalla card. Le prestazioni di ingresso ai musei o alle mostre o fiere dovranno considerarsi realizzate al momento dell'utilizzo della carta, con l'obbligo per il gestore di annotare i corrispettivi; tali corrispettivi dovranno considerarsi esenti limitatamente alle prestazioni riconducibili a quelle menzionate nell'art. 10, n. 22), del dpr 633/72 (musei, mostre culturali).

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