Il ministero prima di tutto ricorda che, dopo la sentenza n. 50/2005 della Corte costituzionale, la disciplina dell'istituto dei tirocini formativi e di orientamento è attratta nella competenza regionale e pertanto, per quanto concerne la disciplina dei tipi previsti dalle singole norme regionali, si rende necessario acquisire ed informarsi alle direttive fissate dalla regione di competenza. Affrontando tuttavia il quesito su un piano di legittimità dello schema causale (principio della autonomia contrattuale) di competenza statale (articolo n. 1322 del codice civile), osserva che la funzione di formazione e orientamento sembra utilmente combinarsi con le finalità di riabilitazione terapeutica e di reinserimento sociale, in particolare quando si facciano promotori soggetti che offrano adeguata garanzia rispetto agli intenti perseguiti (quali, per esempio, enti pubblici, organizzazioni non lucrative o altri enti del terzo settore ecc.): è dunque possibile, in presenza di un interesse meritevole di tutela in base all'articolo 1322, comma 2, del codice civile, ricostruire la fattispecie in termini di convenzione di tirocinio formativo e/o di orientamento atipico. In conclusione, pertanto, il ministero afferma che, fermo restando il rispetto dei principi, del quadro generale e delle tutele specifiche inderogabili del tirocinante previsti dalle norme richiamate e salva sempre l'eventuale prova della fraudolenza degli intenti, è legittima l'attivazione di percorsi di tirocinio la cui causa sia diversa da quella prevista e di cui si facciano promotori soggetti diversi da quelli indicati dalle norme richiamate.
