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Tasse su opere pluriennali condizionate dal contratto

del 06/04/2010
di: Valerio Stroppa
Tasse su opere pluriennali condizionate dal contratto
Nella determinazione del carico fiscale gravante su un'opera pluriennale, il criterio dei corrispettivi deve sempre tenere conto delle dinamiche contrattuali del caso, senza utilizzare in maniera asettica le certificazioni dell'avanzamento lavori. Nel caso di un cantiere navale, quindi, l'amministrazione finanziaria non può rettificare il reddito dell'impresa costruttrice basandosi esclusivamente sulle risultanze del Registro navale italiano (R.I.Na.), laddove i valori indicati da quest'ultimo risultino sopravvalutati. È quanto ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 7812, depositata il 31 marzo 2010, che ha bocciato la pretesa dell'Erario. L'ufficio di La Spezia aveva operato, ai fini delle imposte dirette, una ripresa fiscale del reddito di una società attiva nella costruzione di navi per oltre 53 miliardi di vecchie lire, applicando un diverso criterio di conteggio delle rimanenze relativamente alla realizzazione di due navi destinate al trasporto merci. L'Agenzia delle entrate aveva utilizzato il criterio di valutazione basato sul valore dei corrispettivi, di cui all'articolo 60, comma 2 del vecchio Tuir (oggi articolo 93), contestando l'applicazione dell'articolo 60, comma 5 (criterio dei costi) da parte della s.p.a.; opzione, secondo il fisco, che per altro doveva essere esplicitata e autorizzata. Nei primi due gradi di giudizio (Ctp e Ctr) la giustizia tributaria aveva validato l'operato della società. Da qui il ricorso dell'amministrazione finanziaria. La Suprema corte non mette in discussione il criterio ordinario dei corrispettivi, bensì rileva che il problema riguarda la loro determinazione; gli stati di avanzamento lavori, in sede contrattuale, possono assumere infatti diverse qualificazioni. Confermando l'interpretazione della Ctr, gli «ermellini» sottolineano come vada ricostruita «la volontà delle parti secondo un criterio di aderenza allo svolgimento economico del rapporto». I giudici di secondo grado avevano disapplicato i risultati del R.I.Na. poiché questo sopravvalutava la reale esecuzione dei lavori effettuati nell'annualità oggetto di verifica fiscale, dal momento che ricomprendeva sia le opere eseguite nel cantiere condotto dalla società costruttrice sia quelle svolte nei cantieri e nelle officine dei fornitori terzi (sebbene queste ultime non fossero state ancora fatturate). Sopravvalutazione che era emersa comparando ex post le percentuali di avanzamento lavori del R.I.Na. e l'effettiva fine dei lavori (pari in un caso al 93%, con la nave ancora ben lungi dall'essere completata).

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