Presupposti e condizioni. L'Iva pagata in Italia è rimborsabile se e nella misura in cui il soggetto effettua nel proprio paese operazioni che gli conferiscono il diritto alla detrazione; se tale diritto spetta solo parzialmente, il rimborso spetta proporzionalmente.
Non è rimborsabile l'Iva relativa agli acquisti per i quali la normativa italiana prevede oggettive limitazioni del diritto alla detrazione (es. prestazioni di trasporto di persone, spese di rappresentanza). Dal punto di vista oggettivo, va evidenziato che, a partire dagli acquisti del 2010, la procedura di rimborso riguarda, oltre agli acquisti di beni imponibili in Italia (es. carburanti), fondamentalmente le prestazioni di servizi la cui territorialità si stabilisce secondo i criteri speciali di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies (es. spese alberghiere e di ristorazione, noleggio a breve termine di mezzi di trasporto, partecipazioni a fiere commerciali); per le prestazioni di servizi generiche, infatti, lo spostamento della territorialità nel paese di destinazione, secondo la nuova regola generale dell'art. 7-ter, ha superato il problema del rimborso all'estero. In via transitoria, comunque, l'oggetto del rimborso è più ampio perché la nuova procedura, applicabile alle domande presentate a partire dal 1° gennaio 2010, riguarda anche acquisti effettuati nel corso del 2009. I soggetti esteri possono richiedere il rimborso se nel periodo di riferimento:
- non disponevano, in Italia, di una stabile organizzazione
- non hanno effettuato operazioni attive diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il cessionario/committente, oppure dalle prestazioni non imponibili di trasporto e accessorie.
Presentazione e contenuto dell'istanza. Per richiedere il rimborso, il soggetto deve presentare entro il 30/9 dell'anno successivo, esclusivamente per via telematica, l'istanza alla propria autorità fiscale, che provvederà a trasmetterla all'Agenzia delle entrate. L'istanza può essere presentata con riferimento a periodi infrannuali di almeno tre mesi, se l'importo da rimborsare è almeno di 400 euro, oppure con riferimento all'anno solare, per importi di almeno 50 euro. Secondo l'allegato D al citato provvedimento attuativo, le istanze trasmesse all'agenzia dovranno contenere i seguenti dati: a) per le imprese individuali: nome e cognome; b) per le società: la denominazione o la ragione sociale; c) l'indirizzo dove si esercita l'attività, ovvero l'indirizzo postale per eventuali comunicazioni; d) gli indirizzi di posta elettronica; e) numero di telefono; f) descrizione dell'attività economica per la quale i beni e servizi sono acquisiti tramite i codici NACE di cui al regolamento 1893/2006; g) periodo del rimborso; h) partita Iva o numero di registrazione fiscale del richiedente; i) dati del conto corrente bancario, inclusi i codici IBAN e BIC; j) per ciascuna fattura o documento di importazione: il nome e l'indirizzo completo del fornitore; il numero di partita Iva o il codice fiscale del fornitore e il prefisso Iso dello stato membro del rimborso (salvo che per le importazioni); la data e il numero della fattura o del documento di importazione; la base imponibile e l'importo dell'Iva in euro l'importo dell'Iva detraibile in euro; la percentuale di detrazione; la descrizione della natura di beni e servizi acquisiti indicata mediante i codici e sub codici di cui al regolamento n. 1174/2009 ; k) la percentuale di detrazione definitiva; l) il periodo di riferimento della percentuale di detrazione definitiva.
Franco Ricca
