Istanza di rimborso dell'Iva assolta in altri stati membri (art. 38-bis1). I soggetti passivi stabiliti in Italia richiedono il rimborso dell'Iva assolta sugli acquisti effettuati in altri stati membri presentando istanza all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento, verificando sul sito i requisiti richiesti da ciascuno stato membro in merito al contenuto delle istanze. Ricevuta l'istanza, l'agenzia, se non rileva condizioni ostative, provvede a inoltrarla entro 15 giorni allo stato membro competente all'erogazione del rimborso.
Le istanze possono essere presentate, esclusivamente in via telematica: a) direttamente dagli interessati, avvalendosi del servizio telematico entratel o internet, a seconda del caso; b) mediante gli incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 del dpr 322/98; c) mediante soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa; d) tramite le camere di commercio italiane all'estero riconosciute ai sensi della legge n. 518/70. Qualora sia necessario variare i dati dell'istanza trasmessa e già inoltrata allo stato competente, gli interessati possono presentare un'istanza correttiva, nella quale non è però possibile inserire nuove fatture o documenti di importazione.
In presenza di cause ostative, il Centro operativo di Pescara, competente in materia, non inoltra l'istanza di rimborso allo stato membro competente ed emette, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, motivato provvedimento di rifiuto, da notificare al richiedente. Analogamente, il predetto ufficio notifica il rigetto dell'istanza se la ritiene non corretta in base all'esito dei controlli previsti nell'allegato B al provvedimento. Qualora l'interessato, alla fine dell'anno, abbia un pro rata di detrazione diverso da quello provvisorio indicato nell'istanza di rimborso, deve comunicare entro l'anno solare successivo il nuovo pro rata a tutti gli stati membri ai quali ha chiesto il rimborso, contestualmente alla presentazione di una nuova domanda o, in mancanza, con apposita comunicazione.
Rimborso dell'Iva ai soggetti comunitari (art. 38-bis2). I soggetti passivi stabiliti in altri paesi dell'Ue richiedono il rimborso dell'Iva assolta in Italia presentando istanza telematica allo stato membro di stabilimento, con riferimento ad un periodo non inferiore al trimestre solare se il rimborso è di almeno 400 euro; se l'importo è inferiore, purché di almeno 50 euro, l'istanza va presentata con cadenza annuale. La richiesta trimestrale può essere presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, mentre quella annuale a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo; il termine finale è in entrambi i casi il 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento. Il rimborso è eseguito mediante accreditamento su c/c intestato al richiedente, entro dieci giorni lavorativi dalla data di notifica della decisione di accoglimento della richiesta. Il Centro operativo di Pescare emette provvedimento di accoglimento o di rigetto, totale o parziale, della richiesta di rimborso, nei modi e tempi indicati nell'art. 38-bis2. Se necessario, gli interessati, successivamente all'inoltro all'agenzia delle entrate della richiesta di rimborso da parte del paese membro di stabilimento, possono presentare un'istanza correttiva entro il termine previsto per la presentazione della richiesta di rimborso oggetto di correzione. Qualora alla fine dell'anno solare il richiedente rilevi di avere un pro rata diverso da quello utilizzato provvisoriamente e indicato nell'istanza, deve comunicare entro l'anno solare successivo il nuovo pro rata, contestualmente alla presentazione di un'istanza di rimborso o, in mancanza, con apposita comunicazione.
Soggetti extracomunitari (art. 38-ter). I soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità con i quali esistono accordi di reciprocità (attualmente Svizzera, Norvegia e Israele), possono chiedere il rimborso dell'Iva assolta in Italia entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento, con le modalità previste dal dl 20/5/1982.
