
No all'aliquota Iva agevolata del 10% per la fornitura di energia termica prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento erogata da un fornitore a una cooperativa di soci, anche se costituita dai proprietari degli immobili che riceveranno il servizio di riscaldamento. Il beneficio fiscale, infatti, disciplinato dal punto 122 della tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972, è applicabile soltanto nel caso in cui la fornitura sia resa nei confronti dei consumatori finali, che la devono utilizzare «presso la propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo in ogni caso dotate del requisito della residenzialità», per uso domestico insomma. Così risponde, spiega Fiscooggi, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 28/E del 1° aprile a una cooperativa costituita, secondo le indicazione del Comune, per erogare i servizi di riscaldamento e di acqua calda sanitaria a fabbricati situati in un determinato quartiere residenziale.