
Con la sola comunicazione unica si avranno semplificazioni che prima prevedevano dichiarazioni specifiche; con un unico procedimento si potranno effettuare l'inizio di attività e le eventuali variazioni e cessazioni della stessa e tutti gli adempimenti previsti per l'avvio d'impresa ai fini fiscali previdenziali, assistenziali. Prima dell'entrata a regime di ComUnica, in linea generale, le imprese o i loro intermediari devono assolvere, infatti, i diversi obblighi che riguardano l'Agenzia delle entrate, l'Inail, l'Inps e le camere di commercio.
L'avvio di un'impresa necessita infatti di:
Finora tali obblighi venivano assolti con procedure diverse per ogni ente. A seconda della natura dell'impresa (individuale o società) vi erano, inoltre, diversi sistemi di trasmissione: moduli cartacei, sistemi telematici, trasmissioni via fax e presentazioni allo sportello.
Con il dm 2 novembre 2007, sostituito con una versione più recente contenuta nel dm 19/11/2009, è stato approvato il modello di comunicazione unica, da presentare, telematicamente o su supporto informatico, al Registro delle imprese, che permette alle imprese o ai loro intermediari di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi necessari all'avvio dell'attività ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali, compresa l'attribuzione del codice fiscale e della partita Iva.
Sotto il profilo operativo, molto sinteticamente, si rileva che è previsto l'utilizzo di un software, rilasciato gratuitamente agli interessati (denominato «ComUnica Impresa»), a seguito della cui compilazione il soggetto procede all'inoltro dei dati occorrenti, mediante posta elettronica certificata e con utilizzo della firma digitale, al competente Ufficio del registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio.
Tale organismo, a sua volta, provvede al successivo inoltro della richiesta agli altri enti interessati (Agenzia delle entrate, Inps, Inail), per poi spedire all'indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) dell'impresa, la ricevuta di protocollo e la ricevuta della comunicazione unica, valida per l'avvio dell'impresa. Nei successivi cinque giorni, poi, la Camera di commercio comunica, all'indirizzo Pec dell'impresa l'iscrizione nel registro, mentre, a loro volta, entro sette giorni dalla ricezione della richiesta, i singoli enti comunicano, tanto all'impresa richiedente che al registro delle imprese, i rispettivi esiti delle richieste loro pervenute. La ricevuta della comunicazione unica costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività di impresa.
Va osservato, infine, che rispetto a quanto previsto dall'articolo 2196 del codice civile che prevede l'iscrizione al registro delle imprese entro i trenta giorni dall'avvio dell'attività, con le nuove disposizioni non è più possibile iniziare l'attività prima di aver presentato la comunicazione unica e, quindi, aver provveduto all'iscrizione al registro imprese.