
Obbligazione tributaria. Per quanto concerne il momento impositivo, il novellato articolo 2 individua nel momento della relativa fabbricazione o dell'estrazione dal sottosuolo, il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria, rendendo esigibile l'accisa anche nel momento dell'immissione in consumo di determinate fattispecie, come individuate dalle lettere da a) a e), del comma 2. Per quanto concerne l'ambito soggettivo, l'articolo 2 in commento estende il pagamento dell'accisa anche al destinatario registrato, di cui all'articolo 8, oltre che al titolare del deposito fiscale ed ai soggetti che, in caso di importazione irregolare, hanno partecipato all'introduzione dei beni e dei prodotti nel territorio nazionale.
Regime sospensivo. Il nuovo articolo 6, come integralmente novellato, dispone che qualora i prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo e provenienti da depositi fiscali, anche qualora transitino da un paese terzo o territorio assimilato al paese terzo, possono essere destinati anche ad un destinatario registrato, in luogo di altri depositi fiscali.
Garanzie. L'articolo 6 dispone che possono prestare la garanzia a copertura del pagamento dell'accisa, singolarmente o solidalmente ed in luogo del depositario autorizzato (articolo 8) o dello speditore registrato (articolo 9), anche il proprietario, il trasportatore o il vettore della merce o, esclusivamente in solido, più soggetti individuati dal testo unico in commento. Infine, sulla falsariga di quanto disposto per le irregolarità nella circolazione dei prodotti soggetti al tributo in regime «sospensivo», di cui al novellato articolo 7, il nuovo articolo 10-ter individua, utilizzando i medesimi criteri, le infrazioni verificabili nella circolazione dei prodotti già immessi in consumo in altro stato membro, disponendo lo svincolo della garanzia prestata all'avvenuto pagamento dell'accisa.
Distruzione. Il comma 3, del nuovo articolo 10-ter del testo unico in commento, interviene sulla perdita irrimediabile e sulla distruzione totale del prodotto soggetto al tributo nel corso del trasferimento sul territorio nazionale, disponendo il riconoscimento dell'abbuono (esenzione) della relativa imposta, quando il soggetto obbligato, come in precedenza individuato, fornisca la prova che la perdita o la distruzione dei beni è avvenuta per caso fortuito o per cause di forza maggiore. L'onere della prova rimane a totale carico del soggetto passivo del tributo e deve risultare di gradimento («soddisfacente») dell'amministrazione finanziaria; con l'eccezione specifica dei tabacchi lavorati, i fatti imputabili per colpa non grave a terzi o al soggetto passivo, sono equiparati al caso fortuito ed alla causa di forza maggiore.