
Lo ha sancito il Tar Veneto, Sezione II, con la sentenza dell'11 febbraio 2010, n. 440.
Confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l'azione risarcitoria è inammissibile nel rito speciale ex art. 21 bis della l. n. 1034/1971 in quanto quest'ultimo, per la sua natura accelerata e semplificata, può riferirsi solo all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, e non consente l'esame di domande ulteriori, quale quella di risarcimento del danno, che devono trovare la loro collocazione nell'ambito del rito ordinario, in pubblica udienza, e non in camera di consiglio. Tale orientamento, per i giudici, non può ritenersi superato nemmeno alla luce della novellazione della legge sul procedimento amministrativo con l'introduzione dell'art. 2-bis: la nuova previsione legislativa - chiariscono i giudici - non risponde alla ratio di riconoscere un ristoro per la riparazione di un danno da riconnettere alla scadenza del termine. Essa sembra, piuttosto, affermare il principio della risarcibilità del danno prodotto dal ritardo o dall'inerzia dell'amministrazione in sé considerati, «superando così la prevalente giurisprudenza del giudice amministrativo, propensa al riconoscimento della risarcibilità del danno da ritardo solo nel caso in cui infine sia stato conseguito il provvedimento richiesto, o, mediante un giudizio prognostico, si possa affermare la spettanza del bene della vita oggetto dell'istanza del privato medesimo».