
La pretesa dei tributi scaturiva da un accertamento con cui le Entrate di Roma uno, in base ad una segnalazione della Guardia di finanza ipotizzavano maggiori redditi per Irpeg Irap e una maggiore Iva. Le violazioni ipotizzate scaturivano da una assegnazione agevolata di terreni da parte di una società agricola ai propri soci in base alla legge n°449/1997. Dopo l'assegnazione agevolata, i soci rivendevano i terreni, con un risparmio fiscale indebitamente ottenuto dalla società agricola qualora avesse venduto personalmente questi terreni e utilizzando l'imposta sostitutiva del 10% previsto dalla stessa legge n°449/1997. La Commissione provinciale di Roma, a cui si era rivolta la società impugnando gli accertamenti accoglieva il ricorso. I giudici regionali capitolini hanno accolto l'appello dell'amministrazione finanziaria e confermato gli accertamenti fiscali. «L'articolo 29 della legge n°449/1997», osservano i giudici regionali romani, «prevede l'assegnazione in forma agevolata di taluni beni le cui caratteristiche, come precisato dalla circolare n°112/1999 devono essere verificate al momento dell'assegnazione». Queste caratteristiche comprendono a) beni immobili diversi da quelli indicati dall'articolo 40, comma 2, del vecchio Tuir n°917/1986 b) beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali c) quote di partecipazioni in società. Quindi il collegio tributario rileva come non possano essere assegnati gli immobili utilizzati per l'attività dalla società, così come previsto nella circolare n°112/1999 alla lettera a); il terreno assegnato è stato oggetto di coltivazione e di attività agricola, utilizzato dalla società per la coltivazione di grano duro, così come verificato dalla finanza, condizione che non consente l'assegnazione agevolata. I giudici regionali romani aggiungono che l'articolo 37 bis del dpr n°600/1973 dice testualmente che gli atti, i fatti, e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti a ottenere riduzioni di imposte o rimborsi altrimenti indebiti, sono inopponibili all'amministrazione finanziaria. Come evidenziato dalla guardia di finanza nel processo verbale di constatazione, l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% prevista dalla norma per le assegnazioni agevolate ai soci, ha infatti procurato un vantaggio economico che secondo le disposizioni dell'articolo 37 bis del dpr n°600/1973 può essere disconosciuto quando sia eseguito con intenti elusivi.