
Il fatto. Equitalia ha richiesto alla Corte di cassazione un regolamento di giurisdizione per due identici ricorsi aventi a oggetto un'istanza di rateazione del debito tributario, invocando la giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione. Per la Corte di cassazione la competenza appartiene al giudice tributario, in quanto si tratta di una rateizzazione del debito tributario appunto «a nulla rilevando» scrivono i giudici, «che la decisione spettante all'Agenzia delle entrate debba essere assunta in base a considerazioni estranee alla materia tributaria». Non solo, per i giudici è priva di rilievo la circostanza, posta all'attenzione dei giudici da parte di Equitalia esatri, che, potendo la rateizzazione riguardare debiti di diversa natura, «il debitore debba adire giudici diversi in relazione alla natura dei debiti stessi». Anche se i giudici riconoscono che questa, per così dire frammentazione dei giudizi evidenziata dalla ricorrente, «è un inconveniente di fatto comune all'intera materia della riscossione mediante ruoli».
Per queste ragioni i giudici riconoscono la giurisdizione al giudice tributario,
Le istanze di rateazioni. Se il contribuente si trova nell'impossibilità di pagare il debito iscritto a ruolo in un'unica soluzione può chiedere il frazionamento del dovuto fino a un massimo di 72 rate mensili. L'importo della rata non può essere inferiore a 100 euro e la rateazione coinvolge tutte le somme iscritte a ruolo. Per le persone fisiche e giuridiche che hanno un debito complessivo d'importo fino a 5 mila euro è sufficiente presentare una richiesta motivata. Per le somme superiori a 5 mila euro sono previste delle modalità differenti di concessione a seconda che i debitori siano persone fisiche o ditte individuali o persone giuridiche (società di capitali, di persone ecc). Nel primo caso, infatti si aggiungerà alla documentazione la certificazione Isee. Per tutti gli altri soggetti si dovrà allegare una documentazione relativa alla situazione economico finanziaria comprovante la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.