
La circolare 38 del 2015 dell’Agenzia delle entrate chiarisce i confini della mediazione: come riferito dall’autorità fiscale, il termine di sospensione di 90 giorni, nei casi che richiedano reclamo e quindi mediazione, devono essere intesi dal momento della ricezione del ricorso da parte dell’ente impositore e non dalla data di invio della notifica.
La circolare, che è stata emanata per commentare la riforma del processo tributario approvato lo scorso dicembre, ha chiarito che i termini “restano sospesi durante il procedimento tra l’avvio dell’azione giudiziaria (coincidente con la notifica del ricorso) e l’eventuale successiva costituzione in giudizio. Il termine di 90 giorni va computato dalla data di notifica del ricorso all’ente impositore. Se la notifica del ricorso è effettuata a mezzo del servizio postale, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del ricorso da parte dell’ente destinatario, in analogia con quanto accade per la decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, alla luce del prevalente indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione”.
Gli ermellini, in realtà, hanno recentemente espresso pareri discordanti. Da una parte, con un’ordinanza, hanno sancito che il termine per la costituzione in giudizio va inteso a partire dalla data di spedizione, dall’altra hanno avvalorato quanto confermato dall’Agenzia delle entrate.