Riferisce il quotidiano ItaliaOggi che nel registro degli organismi
autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, tenuto
presso il ministero della giustizia, sono, a domanda, iscritti di
diritto: comuni, province, città metroplitane, regioni e università
pubbliche; gli organismi di conciliazione presso le camere di
commercio; il segretariato sociale ex legge 328/2000; gli ordini
professionali degli avvocati, commercialisti, notai (anche associati
tra loro).
L’intervento nelle crisi da sovraindebitamento rappresenta una
opportunità per il giovane professionista che si affaccia alla
professione e si tratta allo stesso tempo di un nuovo compito affidato
agli ordini forensi.
I compositori devono possedere i seguenti requisiti: laurea magistrale
in materie economiche o giuridiche,corsi di formazione in materia di
crisi di impresa e sovraindebitamento di durata non inferiore a 200
ore; tirocinio di 6 mesi presso un organismo, curatore fallimentare,
commissario giudiziario, professionisti attestatori, liquidatori,
esperti nominati dal tribunale; aggiornamento annuale di almeno 40 ore
su materie di sovraindebitamento e materie concorsuali.
Sono previste deroghe per i professionisti avvocati e commercialisti,
per cui bastano: percorso formativo di 40 ore, nessun obbligo di
tirocinio, fino al 28 genaio 2018 nessun obbligo di aggiornamento
biennale in presenza della documentazione della partecipazione in
almeno 4 procedure concorsuali.
I compositori non dovranno versare in una delle cause di
icompatibilità o decadenza ex art. 2382 del codice civile e non essere
sottoposto a misure di prevenzione o aver riportato condanne penali.
I professionisti non potranno fungere da gestori per più di un
organismo (il quale ne potrà disporre al massimo di 5).