Un decreto della Giustizia pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale -
n.139/2014 - in vigore da oggi, rende più indipendenti i mediatori
professionisti e raddoppia le spese di avvio dei procedimenti. Il
decreto modifica il regolamento attuativo della mediazione civile e
commerciale (dm 180/2010).
Vi è sancito il divieto di essere parte, rappresentare o assistere
clienti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso il
quale il soggetto è iscritto (o relativamente al quale è socio e/o
riveste una carica a qualsiasi titolo). Divieto anche per il
professionista socio, associato o che eserciti la sua attività negli
stessi locali. Divieto per chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due
anni rapporti professionali con una delle parti.
Inoltre chi ha svolto il ruolo di mediatore nella lite non potrà avere
rapporti professionali con una delle due parti nei due anni dopo la
definizione della lite.
Il decreto prevede che per le liti di valore fino a 250 mila euro
continueranno a pagarsi 40 euro, mentre per quelle di maggior valore
si pagheranno 80 euro (oltre le spese vive documentate).
Il capitale minimo richiesto per gli organismi di mediazione sarà di
10 mila euro.
Entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento,
gli organismi di mediazione dovranno trasmettere al Ministero della
Giustizia i dati statistici relativi ai procedimenti dagli stessi
gestiti.
E’ stabilito un periodo di transizione di 120 giorni in cui gli
organismi di mediazione e gli enti di formazione devono adeguarsi.
I mediatori che non hanno completato l’aggiornamento professionale in
forma di tirocinio assistito (art. 4, c. 3, let. b), del dm 180/2010)
hanno un anno di tempo per adeguarsi.