Torniamo a parlare del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/83, che contiene la nuova normativa sui diritti dei consumatori nei contratti a distanza.
Lo facciamo con riferimento ai requisiti formali, obbligatori, dei contratti a distanza. La trasparenza è il principio che informa la normativa di riferimento.
All’inizio di una conversazione telefonica deve esser palesato al consumatore l'identità dell’interlocutore e lo scopo della chiamata; inoltre, il consumatore deve esser informato, in forza della normativa sulla privacy, del fatto che i suoi dati personali sono stati estratti dall’elenco di abbonati e deve ottenere le indicazioni utili all’eventuale iscrizione nel registro delle opposizioni.
Se poi il contratto a distanza viene concluso per mezzo del telefono, grava sull’imprenditore l’obbligo di confermare al consumatore l’offerta; quest'ultimo, da parte sua, si vincola soltanto con la firma dell’offerta, sia pur in forma elettronica.
Altra situazione.
Negli ordini di acquisto su internet, afferma il quotidiano ItaliaOggi, va inserito il bottone “ordine con obbligo di pagare” oppure una funzione analoga, pena l’illegalità dell’ordine ed il mancato vincolo per il consumatore. In particolare, il pulsante, o la funzione analoga, devono riportare in modo leggibile e solo le parole “ordine con obbligo di pagare” oppure devono riportare una formula analoga che indichi chiaramente che l’ordine inoltrato comporta il pagamento di un prezzo.
Nel caso in cui il bottone sia inesistente sul web, non sorge nessun vincolo per il consumatore proveniente dal contratto o dall’ordine stesso.
Se il consumatore, tuttavia, decidesse di dar comunque seguito all’ordine, è liberissimo di farlo. L'imprenditore invece rimane da subito vincolato all’ordine.