Il giudice non potrà più desumere il pericolo esclusivamente dalla semplice gravità del delitto: per privare della libertà una persona, oltre che su modalità e circostanze della condotta, l'accertamento dovrà basarsi sugli elementi che qualificano la personalità dell'imputato, o dell'indagato, quali i precedenti, i comportamenti antecedenti e susseguenti ecc.; inoltre, gli obblighi di motivazione si intensificano, giacché il magistrato che dispone la cautela non potrà infatti più limitarsi a richiamare «per relationem» gli atti del pubblico ministero, ma dovrà dare conto con autonoma motivazione delle ragioni per cui anche gli argomenti della difesa sono stati disattesi. Aumentano, poi (dagli attuali 2 mesi) a 12 mesi i termini di durata delle misure interdittive (come la sospensione della potestà dei genitori, oppure il divieto di esercitare attività professionali) per consentirne un effettivo utilizzo quale alternativa alla custodia cautelare in carcere. Come evidenziato, però, per i delitti di mafia e associazione terroristica resta la presunzione assoluta di idoneità della misura carceraria, tuttavia per gli altri delitti gravi (fra cui si annoverano, per esempio, omicidio, violenza sessuale, prostituzione minorile, sequestro di persona per estorsione ecc.) vale, invece, una presunzione relativa: si finisce dietro le sbarre, a meno che non si dimostri che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure che risultino meno afflittive.
Cambia, poi, in profondità la disciplina del riesame delle misure cautelari personali, considerato che il tribunale del riesame avrà 30 giorni di tempo per le motivazioni a pena di perdita di efficacia della misura cautelare; dovrà, inoltre, annullare l'ordinanza liberando l'accusato (e non, come avvenuto finora, integrare il documento) quando il giudice non abbia motivato il provvedimento cautelare, o non abbia valutato autonomamente tutti gli elementi. Il testo varato dai deputati dice anche sì a tempi più certi, anche in sede di appello cautelare e in caso di annullamento, con rinvio da parte della Cassazione. Infine, ogni anno, entro fine gennaio, il governo presenterà alle due Camere una relazione arricchita da statistiche sull'applicazione delle misure cautelari personali: il testo dovrà indicare per ogni singola tipologia anche l'esito dei relativi procedimenti.
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