
Parità nelle successioni. La riforma norma abroga il comma terzo dell'articolo 537 del codice civile, che prevedeva la possibilità, per i figli legittimi, di soddisfare in danaro o beni immobili ereditati la porzione spettante ai figli nati fuori del matrimonio, salva opposizione avanti il giudice che doveva decidere valutate le circostanze personali e patrimoniali. Insomma monetizzare la parte di eredità era una forma di escludere i figli naturali dal nucleo familiare. La disposizione sfavoriva certamente i figli nati fuori del matrimonio. Considerato, però, che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, la commutazione non aveva più alcuna ragione ed è, quindi, stata eliminata. Lo stesso principio è stato applicato per eliminare la commutazione prevista dall'articolo 542 del codice civile (nel caso di concorso di coniuge e figli). Anche nella successione dei parenti (detta legittima) diventa legge (nuovo articolo 565 del codice civile) il principio per cui la filiazione fuori del matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti parenti allo stesso modo in cui li produce la filiazione nel matrimonio. Anche per la successione legittima scompare ogni possibilità di commutazione ai danni dei figli nati fuori dal matrimonio.
Portatori di handicap. Ai fini dell'assegno di mantenimento in favore dei figli in caso di separazione, la riforma equipara i figli maggiorenni portatori di handicap ai figli minori (nuovo articolo 337-septies codice civile). Sul punto si specifica che i figli maggiorenni portatori di handicap grave, per i quali si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori, sono coloro i quali siano tali ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.
Addio potestà genitoriale. È sostituita dalla «responsabilità genitoriale», che non scade alla maggiore età. Il diciottesimo anno non è più il termine che segna l'emancipazione dei figli e quindi il venir meno degli obblighi di papà e mamma. Con il nuovo articolo 316 del codice civile prevede la «responsabilità genitoriale» a carico di entrambi i genitori, da esercitarsi di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Si passa dal figlio «soggetto» alla potestà dei genitori fino alla maggiore età alla responsabilità dei genitori verso il figlio, senza limiti di tempo: non più «soggezione» del figlio a un potere-dovere dei genitori, ma assunzione di un obbligo da parte dei genitori. La modifica sta a significare, spiega la relazione al decreto legislativo, e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 315-bis del codice civile (introdotto dalla legge 219/2012) che i genitori sono vincolati al mantenimento dei figli ben oltre il raggiungimento della maggiore età, fino cioè al raggiungimento dell'indipendenza economica, come ormai pacificamente affermato nel diritto vivente.
Nonni. La riforma emancipa anche i nonni, riconoscendo agli ascendenti il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. In base alle nuove norme in caso di ostruzionismo il nonno potrà anche ricorrere al giudice per farsi valere. Spesso un tale diritto è negato, soprattutto nelle crisi familiari. Ora si ribadisce il diritto al mantenimento di rapporti significativi con i nonni.
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