
Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 270/01/13 della Ctp di Pavia. Il collegio giudicante ha respinto la richiesta di inammissibilità di un ricorso avanzata dall'Agenzia delle entrate, che imputava al ricorrente la mancata instaurazione della fase del reclamo-mediazione, obbligatoria per le controversie di valore inferiore a 20 mila euro.
La disputa con il fisco nasceva dall'istanza di rimborso attraverso cui un contribuente chiedeva la restituzione dell'Irap versata dal 2008 al 2011, in assenza di un'autonoma organizzazione che giustificasse il presupposto dell'imposta. L'importo richiesto a rimborso non eccedeva, per singolo anno, la soglia dei 20 mila euro; soglia che, invece, risultava superata considerando il valore complessivo dell'imposta, cumulando gli importi di tutti i periodi d'imposta presi in considerazione nell'istanza. L'Agenzia rigettava, tacitamente, la richiesta del contribuente che, avverso il silenzio rifiuto, proponeva direttamente ricorso in commissione tributaria, senza passare per il reclamo-mediazione. Nel giudizio instaurato presso la Ctp di Pavia, i rappresentanti del fisco chiedevano di rilevare l'inammissibilità del ricorso, per aver saltato l'obbligatoria fase preventiva all'impugnazione tributaria, disciplinata dal nuovo articolo 17-bis del dlgs 546/92. Per il calcolo del valore della lite, a parere dell'Agenzia delle entrate, doveva aversi riguardo alla misura delle imposte chieste a rimborso valutate per singolo anno e non all'importo complessivo, ottenuto dalla somma dell'Irap relativa ai tutte le annualità convogliate nell'istanza. Il collegio tributario ha ritenuto di decidere in maniera non conforme alla posizione dell'amministrazione: «il limite di valore dei ventimila euro è superato dalla somma dei rimborsi richiesti per gli anni dal 2008 al 2011 e tali somme non possono essere considerate singolarmente, anno per anno, in quanto facenti parte di un unico ricorso».
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