
Di conseguenza, per esempio, il valore complessivo di una rendita perpetua o a tempo indeterminato di 5.000 euro annui, costituita a fronte della cessione di un immobile, sarà pari a 100 volte l'annualità, ossia a 500.000 euro. La base imponibile dell'atto di cessione, quindi, sarà rappresentata dal maggior importo fra il valore della rendita, come appena calcolato, e quello dell'immobile. Il comma 3, inoltre, adegua al nuovo tasso legale la misura dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, aggiornando il prospetto allegato al dpr n. 131/86. In base ai nuovi coefficienti, riportati nella tabella, per esempio, il valore dell'usufrutto a vita, costituito su un immobile del valore di 300.000 euro a favore di un beneficiario di 40 anni di età, sarà pari a 255.000 euro, ottenuto moltiplicando il valore dell'annualità di 3.000 euro (valore dell'immobile per il tasso legale) per il coefficiente 85. I nuovi valori e coefficienti fissati dal decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Si ricorda, infine, che le disposizioni in esame, come emerge dalla prassi dell'amministrazione finanziaria, costituiscono un punto di riferimento per la determinazione del valore dei diritti parziari anche ai fini delle imposte sui redditi (si veda, per esempio, la risoluzione n. 188/2009 sul calcolo della plusvalenza relativa alla cessione dell'usufrutto su un immobile).