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Per rendite e usufrutto rideterminato il registro

del 31/12/2013
di: Roberto Rosati
Per rendite e usufrutto rideterminato il registro
Rideterminati i moltiplicatori e i coefficienti per calcolare il valore delle rendite e dell'usufrutto ai fini delle disposizioni in materia di imposte di registro e sulle successioni e donazioni. Le relative disposizioni sono state adottate con decreto del ministero delle finanze del 23 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 28 dicembre, in conseguenza della variazione del saggio d'interesse legale (fissato all'1% dal 1° gennaio prossimo con decreto ministeriale del 12 dicembre 2013). L'art. 1, commi 1 e 2 del decreto, stabilisce nella misura di 100 il multiplo per la determinazione della base imponibile delle rendite e pensioni, ai sensi dell'art. 46, comma 2, lett. a) e b) del dpr n. 131/86 (registro) e dell'art. 17, comma 1, lett. a) e b) del dlgs 346/90 (successioni e donazioni).

Di conseguenza, per esempio, il valore complessivo di una rendita perpetua o a tempo indeterminato di 5.000 euro annui, costituita a fronte della cessione di un immobile, sarà pari a 100 volte l'annualità, ossia a 500.000 euro. La base imponibile dell'atto di cessione, quindi, sarà rappresentata dal maggior importo fra il valore della rendita, come appena calcolato, e quello dell'immobile. Il comma 3, inoltre, adegua al nuovo tasso legale la misura dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, aggiornando il prospetto allegato al dpr n. 131/86. In base ai nuovi coefficienti, riportati nella tabella, per esempio, il valore dell'usufrutto a vita, costituito su un immobile del valore di 300.000 euro a favore di un beneficiario di 40 anni di età, sarà pari a 255.000 euro, ottenuto moltiplicando il valore dell'annualità di 3.000 euro (valore dell'immobile per il tasso legale) per il coefficiente 85. I nuovi valori e coefficienti fissati dal decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Si ricorda, infine, che le disposizioni in esame, come emerge dalla prassi dell'amministrazione finanziaria, costituiscono un punto di riferimento per la determinazione del valore dei diritti parziari anche ai fini delle imposte sui redditi (si veda, per esempio, la risoluzione n. 188/2009 sul calcolo della plusvalenza relativa alla cessione dell'usufrutto su un immobile).

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