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Imposte di registro accorpate

del 28/12/2013
di: di Roberto Rosati
Imposte di registro accorpate
Conto alla rovescia per la rivoluzione dell'imposta di registro sulle compravendite immobiliari: dal 1° gennaio saranno previste solo tre aliquote proporzionali che assorbiranno anche l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, mentre le imposte ipocatastali saranno ridotte a 50 euro ciascuna. In genere, il prelievo fiscale sarà, quindi, più leggero, ma non in tutti i casi. Spariranno, infatti, quasi tutte le agevolazioni, per esempio quelle per gli immobili storici e per le imprese di trading. Aumenterà, inoltre, da 168 a 200 euro l'importo delle imposte fisse di registro e ipocatastali. Tutto questo per effetto delle disposizioni del dlgs n. 23/2011, come modificato dalla legge di stabilità 2014, e del dl n. 104/2013.

L'aumento delle imposte fisse. L'art. 26, comma 2, del dl n. 104/2013 ha elevato a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito nella misura fissa di 168 euro da disposizioni vigenti prima dell'1/1/2014. L'aumento non riguarda, naturalmente, solo gli atti immobiliari, ma tutti gli atti sottoposti a registrazione (per esempio, atti societari). Il nuovo importo di 200 euro si applicherà agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dal 1° gennaio 2014, alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data, nonché alle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione eseguite e alle domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

Tassazione degli atti immobiliari. Passando agli atti immobiliari, la profonda revisione della tassazione scaturisce dalle modifiche che l'art. 10 del dlgs n. 23/2011 ha apportato al n. 1 dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al dpr 131/86, prevedendo soltanto tre aliquote, la terza delle quali aggiunta dalla legge di stabilità 2014:

- 9% per i trasferimenti immobiliari in genere;

- 2% per i trasferimenti di abitazioni in presenza dei requisiti prima casa previsti nella nota II-bis allo stesso art. 1, eccettuate quelle di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9;

- 12% per i trasferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli.

In tutti i casi l'imposta dovuta non potrà essere inferiore a 1.000 euro. Inoltre, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ridotta di 50 euro ciascuna, mentre non sono più dovute l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie. Anche in questo caso la decorrenza, che il dlgs n. 23/2011 fissa genericamente al 1° gennaio 2014, deve ritenersi disciplinata dalle regole temporali proprie dell'imposta di registro, richiamate nel paragrafo precedente riguardo all'aumento delle imposte fisse. Sin qui le notizie positive.

Il rovescio della medaglia è rappresentato dalla soppressione, disposta sempre dall'art. 10 del dlgs n. 23/2011, di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, eccettuate:

- quella relativa alla prima casa, per la quale sono state anzi ridotte dal 3 al 2% l'imposta di registro e da 168 a 50 euro le imposte ipocatastali;

- quella dell'art. 2, dl n. 194/2009, per i terreni ceduti agli imprenditori agricoli (imposte di registro e ipotecaria fisse di 200 euro ciascuna, imposta catastale dell'1%).

Secondo il Consiglio nazionale del notariato, tuttavia, dovrebbero salvarsi anche le agevolazioni dettate da finalità extrafiscali, per esempio quelle previste per la sistemazione dei rapporti patrimoniali nell'ambito di procedimenti di separazione o di divorzio.

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