Le sanzioni decuplicate. Le sanzioni decuplicate sono quelle relative all'orario di lavoro e, nello specifico, alle violazioni delle disposizioni sulla durata e sui riposi giornaliero e settimanale (si veda tabella). In primo luogo, dunque, sono aumentate di dieci volte le sanzioni previste in caso di superamento della durata media dell'orario di lavoro (media calcolata su un periodo non superiore a 4 mesi, elevabile a 6 e 12 mesi dalla contrattazione collettiva), fissata a 48 ore comprese quelle di straordinario. In secondo luogo, sono decuplicate le sanzioni per le violazioni delle disposizioni sul riposo settimanale, cui ha diritto il lavoratore dipendente per ogni sette giorni di lavoro. Tale riposo è della durata di almeno 24 ore consecutive di regola coincidenti con la domenica, da cumulare con le ore di risposto giornaliero. In terzo luogo sono incrementante di dieci volte le sanzioni previste in caso di violazioni delle norme sul riposo giornaliero, cui ha diritto il lavoratore ogni 24 ore per la durata di 11 ore consecutive. In tabella sono indicate le misure delle sanzioni oggi vigenti e quelle a seguito degli incrementi fissati dal decreto destinazione Italia, con declinazione dei diversi casi di maggiorazione perché riferite a una numerosità di lavoratori o di violazioni.
Le sanzioni maggiorate del 30%. Due le sanzioni incrementate del 30%: quelle sul lavoro nero (la cosiddetta maxisanzione) e quella dovuta per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa. La prima sanzione è previsto che si applichi in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro (la «Co» telematica). Per questa violazione, inoltre, viene prevista anche la disapplicazione della procedura di diffida che consente di ridurre a un quarto del loro valore gli importi delle sanzioni. In secondo luogo è maggiorata del 30% la somma aggiuntiva prevista quale condizione per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa, insieme alla regolarizzazione dei lavoratori occupati in nero e al ripristino delle regolari condizioni di lavoro. Anche in questo caso, in tabella sono indicate le misure vigenti e quelle incrementate.
Ispettori in auto propria. Altra misura per rafforzare l'attività di contrasto del lavoro sommerso e irregolare sarà il via libera agli ispettori all'utilizzo dell'auto propria per lo svolgimento delle attività di vigilanza, la cui disciplina verrà stabilita con un successivo decreto interministeriale (Economia-Lavoro), da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del decreto in commento.
Nuove assunzioni. Infine, viene previsto l'ampliamento della pianta organica del ministero del lavoro con l'assunzione di 200 ispettori del lavoro e 50 ispettori tecnici da destinare nelle regioni del Centro-Nord.
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