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Trust, esonero parziale per i titolari effettivi

del 24/12/2013
di: Francesco Squeo
Trust, esonero parziale per i titolari effettivi
In presenza di trust «trasparenti», residenti o meno nel territorio dello stato, qualora il beneficiario individuato sia residente in Italia e integri il controllo per essere considerato «titolare effettivo», dovrà compilare il quadro RW. Sarà tenuto a indicare il valore complessivo delle attività estere (per esempio obbligazioni, immobili e conti correnti) nonché la percentuale di patrimonio a lui riferibile. Nel caso di «titolari effettivi» residenti, cui è riferibile l'intero patrimonio di un trust non commerciale residente, quest'ultimo è esonerato dalla compilazione del quadro RW. Diversamente, il trust non commerciale residente sarà tenuto ad adempiere alla compilazione del dichiarativo, indicando il valore complessivo e la quota percentuale a esso riferibile (sostanzialmente per la differenza rispetto a quanto attribuibile al titolare effettivo residente: se per esempio il titolare effettivo detiene il 26%, il trust indicherà 74% quale percentuale di patrimonio a esso riconducibile). In presenza di beneficiari individuati residenti, qualora questi ultimi non «qualifichino» quali titolari effettivi, non integrando il controllo richiesto dalla normativa antiriciclaggio, sarà il trust non commerciale residente ad adempiere in proprio agli obblighi del monitoraggio fiscale. Nel caso di trust non residenti, con beneficiari individuati residenti, ma non considerati quali titolari effettivi, questi ultimi indicheranno la sola quota di patrimonio del trust a essi riferibile. Il trustee sarà tenuto a individuare la presenza di titolari effettivi (residenti) del trust, consentendo loro il corretto adempimento del monitoraggio fiscale. Dovrà a tali fini comunicare loro i seguenti dati: quota di partecipazione al patrimonio, investimenti ed attività estere detenute, valorizzazione e dati identificativi dei soggetti esteri.

Brillante la posizione delle Entrate sui trust i cui beneficiari non siano ancora determinati: diversamente da quanto avviene ai fini dell'antiriciclaggio, laddove per titolare effettivo si intende la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica, l'Agenzia rileva che il riferimento laconico a una categoria di persone non permette di individuare in maniera puntale il soggetto tenuto all'obbligo di monitoraggio, perciò rinviando l'onere direttamente al (solo) trust. Si rileva poi che, stando alla circolare, nel caso di organismi di investimento collettivo del risparmio, non rilevano, per la individuazione del titolare effettivo, le partecipazioni detenute in Oicr istituiti in Italia che investono all'estero. Invece, nel caso di partecipazioni in Oicr di diritto estero, il partecipante residente dovrà indicare nel quadro RW il valore della quota di partecipazione detenuta nell'organismo. Se il partecipante è da ritenersi quale «titolare effettivo» residente, con riferimento a un Oicr istituito in un paese non collaborativo, il titolare effettivo sarà tenuto a indicare nel quadro RW il valore complessivo degli investimenti e attività estere (per esempio, obbligazioni e immobili), con l'indicazione della percentuale di patrimonio nell'organismo ad esso riconducibile.

Inoltre, si segnala che la circolare non trascura di considerare anche il caso di un contribuente residente che abbia sottoscritto una polizza assicurativa estera, le cui attività sottostanti siano rappresentate da partecipazioni rilevanti in società localizzate in paesi non collaborativi. Il contribuente dovrà indicare nel quadro RW il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere intestate alla società estera di cui risulti così essere il titolare effettivo. Si rammenta che, come anticipato nel provvedimento direttoriale del 18 dicembre scorso, ai fini della determinazione della percentuale rilevante per essere considerati titolari effettivi si cumulano quelle imputate ai familiari indicati nell'art.5, comma 5, del Tuir.

Si segnala, infine, che ai fini della verifica dell'esistenza di titolari effettivi (di società) occorre considerare le sole società di diritto estero, in quanto quelle residenti che investano all'estero sono direttamente verificabili secondo le procedure di accertamento ordinarie. Invece, la partecipazione detenuta mediante società residente in una società estera verrà considerata nel computo solo nel caso in cui, ove sommata a quella direttamente detenuta nella società estera, qualifichi ai fini della partecipazione rilevante, perciò integrando il controllo, per essere considerati quali titolari effettivi.

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