
Brillante la posizione delle Entrate sui trust i cui beneficiari non siano ancora determinati: diversamente da quanto avviene ai fini dell'antiriciclaggio, laddove per titolare effettivo si intende la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica, l'Agenzia rileva che il riferimento laconico a una categoria di persone non permette di individuare in maniera puntale il soggetto tenuto all'obbligo di monitoraggio, perciò rinviando l'onere direttamente al (solo) trust. Si rileva poi che, stando alla circolare, nel caso di organismi di investimento collettivo del risparmio, non rilevano, per la individuazione del titolare effettivo, le partecipazioni detenute in Oicr istituiti in Italia che investono all'estero. Invece, nel caso di partecipazioni in Oicr di diritto estero, il partecipante residente dovrà indicare nel quadro RW il valore della quota di partecipazione detenuta nell'organismo. Se il partecipante è da ritenersi quale «titolare effettivo» residente, con riferimento a un Oicr istituito in un paese non collaborativo, il titolare effettivo sarà tenuto a indicare nel quadro RW il valore complessivo degli investimenti e attività estere (per esempio, obbligazioni e immobili), con l'indicazione della percentuale di patrimonio nell'organismo ad esso riconducibile.
Inoltre, si segnala che la circolare non trascura di considerare anche il caso di un contribuente residente che abbia sottoscritto una polizza assicurativa estera, le cui attività sottostanti siano rappresentate da partecipazioni rilevanti in società localizzate in paesi non collaborativi. Il contribuente dovrà indicare nel quadro RW il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere intestate alla società estera di cui risulti così essere il titolare effettivo. Si rammenta che, come anticipato nel provvedimento direttoriale del 18 dicembre scorso, ai fini della determinazione della percentuale rilevante per essere considerati titolari effettivi si cumulano quelle imputate ai familiari indicati nell'art.5, comma 5, del Tuir.
Si segnala, infine, che ai fini della verifica dell'esistenza di titolari effettivi (di società) occorre considerare le sole società di diritto estero, in quanto quelle residenti che investano all'estero sono direttamente verificabili secondo le procedure di accertamento ordinarie. Invece, la partecipazione detenuta mediante società residente in una società estera verrà considerata nel computo solo nel caso in cui, ove sommata a quella direttamente detenuta nella società estera, qualifichi ai fini della partecipazione rilevante, perciò integrando il controllo, per essere considerati quali titolari effettivi.
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