Si alla sanzione pecuniaria per l'azienda che non ha diponibilità nel proprio punto vendita del prodotto promozionale scontato. In quanto tale comportamento integra una pratica commerciale ingannevole. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea a indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di giustizia europea con la sentenza 19 dicembre 2013 - Causa C-281/12. I giudici della Corte europea hanno stabilito che un tale comportamento integra una pratica commerciale ingannevole e va sanzionata. Non importa, pertanto, che la falsa comunicazione non si sia tradotta in un acquisto, è sufficiente infatti che essa abbia indotto il consumatore a entrare nel negozio. Il fatto: una società fornitrice della Coop, la Trento Sviluppo, ha avviato una promozione particolare presso alcuni punti vendita nel cui ambito alcuni prodotti venivano posti in offerta a prezzi vantaggiosi. Il volantino pubblicitario recava il titolo «sconti fino al 50% e tante altre occasioni speciali». Durante la campagna un consumatore ha riferito all'Agcm di essere andato al supermercato di Trento indicato nel volantino ma che il prodotto non era disponibile. A seguito di tale segnalazione, l'Agcm ha avviato nei confronti della Trento Sviluppo e della Centrale Adriatica una procedura per pratiche commerciali scorrette ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del decreto legislativo n. 206, del 6 settembre 2005 - codice del consumo. Tale procedura si è conclusa con l'adozione, il 22 gennaio 2009, di una decisione che ha inflitto una sanzione pecuniaria a carico di queste due società.