
Sulla compatibilità di questa disposizione con il diritto dell'Unione europea sono state autorevolmente sollevate perplessità da esponenti delle istituzioni comunitarie e dall'ufficio studi della camera dei deputati, sotto il profilo della possibile violazione della libera circolazione dei servizi (si veda ItaliaOggi di ieri). Ulteriori dubbi nascono con riguardo alla normativa armonizzata sull'Iva, contenuta nella direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, che non consente ad uno stato membro di imporre ai soggetti passivi esteri di identificarsi ai fini dell'Iva se non sono debitori dell'imposta su operazioni imponibili effettuate nel proprio territorio.
L'impresa estera che presta servizi pubblicitari (on line o tradizionali) nei confronti di soggetti passivi italiani effettua prestazioni territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell'art. 44 della direttiva. Debitore dell'imposta dovuta su queste prestazioni, però, non è il prestatore estero, ma il soggetto passivo nazionale committente del servizio, così come prevede, in modo vincolante e senza concedere spazi di autonomia agli stati membri, l'art. 196 della direttiva. Di conseguenza, il soggetto passivo estero che effettua prestazioni del genere, per le quali non è debitore dell'imposta, non può essere obbligato a identificarsi. Difatti, l'art. 214 della direttiva prevede che gli stati membri prendono i provvedimenti necessari per identificare tramite un numero individuale: «a) ogni soggetto passivo che effettua nel loro rispettivo territorio cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli danno diritto a detrazione, diverse dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l'Iva è dovuta unicamente dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e 199».
Pur tralasciando questi aspetti, non si capisce neppure quale sia lo scopo della disposizione, dato che, anche se il fornitore estero è titolare di una partita Iva in Italia, attraverso il rappresentante fiscale o il meccanismo di identificazione diretta, l'obbligo di emissione della fattura e di applicazione dell'imposta è in ogni caso del soggetto passivo nazionale committente delle prestazioni pubblicitarie. In attesa di saperne di più, resta l'ipotesi che l'effetto utile della disposizione sia quello di monitorare queste operazioni, ma un simile obiettivo potrebbe forse essere raggiunto con altri mezzi, senza rischiose forzature del diritto comunitario. Un'ultima notazione, per così dire, redazionale: la disposizione, come scritta, è indirizzata ai «soggetti passivi» che acquistano pubblicità on line. Sarebbe stato il caso di precisare che essa non si rivolge agli operatori e ai servizi pubblicitari dell'intero pianeta.
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