
Il cumulo per i pubblici. Il nuovo vincolo si applica esclusivamente a coloro che, in possesso di pensione erogata da gestioni previdenziali pubbliche (Inps, Inpgi, casse professionali, ecc.), si rioccupano nel settore pubblico, presso una pubblica amministrazione o un ente pubblico (la norma precisa «p.a. ed enti compresi nell'elenco Istat di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009»). Il vincolo vieta al pensionato di percepire un trattamento economico d'importo tale che sommato alla pensione ecceda 293.658,95 euro (limite fissato dal dpcm 23 marzo 2012 in base al dl n. 201/2011). Nelle pensioni soggette al cumulo vanno compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Il nuovo cumulo si applicherà soltanto per il futuro, in quanto i pensionati già assunti sono esclusi almeno fino alla scadenza naturale del contratto in corso.
La rivalutazione. La rivalutazione è operata dall'Inps alla fine di ogni anno per valere l'anno dopo. In questo mese di dicembre vengono effettuate le operazioni di rivalutazione per il 2014 al tasso dell'1,2% fissato dal dm 20 novembre 2013. Il criterio ordinario (la disciplina è contenuta nella legge Finanziaria del 1999) stabilisce che l'aumento (cioè la rivalutazione) si applichi a tutta la pensione in base a questi scaglioni:
Il ddl Stabilità 2014 modifica questo criterio per tre anni (triennio 2014/2016). Per il prossimo anno 2014, nello specifico, stabilisce che la rivalutazione sia riconosciuta:
a) al 100% sulle pensioni fino a tre volte il trattamento minimo Inps;
b) al 95% sulle pensioni superiori a tre volte e fino a quattro volte il minimo Inps;
c) al 75% sulle pensioni superiori a quattro volte e fino a cinque volte il minimo Inps;
d) al 50% sulle pensioni superiori a cinque volte e fino a sei volte il minimo Inps;
e) nessun aumento sulle pensioni d'importo superiore a 6 volte il minimo Inps.
In tabella sono messi a confronto i due criteri e le differenze che ne derivano.