Fondi di solidarietà. L'emendamento modifica in più parti l'art. 3 della legge n. 92/2012, prevendo prima di tutto una nuova finalità per questi nuovi «fondi di solidarietà bilaterali» che dovevano essere costituiti entro lo scorso 31 ottobre, ossia «assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto alle prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale». La materia, come accennato, interessa i settori non coperti dalle norme in materia di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, prevedendo appunto l'istituzione di specifici fondi, nonché un fondo «residuale», presso l'Inps dove confluiscono le imprese che non hanno provveduto all'autonoma istituzione del fondo. Per assicurare l'immediata operatività del fondo di solidarietà residuale, l'emendamento fissa la misura dell'aliquota di contribuzione del fondo, in fase di prima applicazione dal 1° gennaio 2014, nella misura allo 0,5% che dovrà essere ripartita tra azienda (due terzi) e lavoratori (un terzo). Resta ferma la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei soli datori di lavoro connesse all'utilizzo del fondo di solidarietà (contribuzione aggiuntiva da fissarsi per decreto in misura minima dell'1,5%). L'emendamento aggiunge che qualora al 1° gennaio siano in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali presso l'Inps il nuovo obbligo di contribuzione verrà sospeso, mediante apposito decreto, fino al completamento di tali procedure istitutive e in ogni caso fino al 31 marzo 2014. Con riferimento al relativo periodo, tuttavia, non sono riconosciute le prestazioni previste dal fondo e, in caso di mancata costituzione del fondo entro il predetto termine del 31 marzo 2014, l'obbligo di contribuzione sarà comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità pregresse (di sospensione).
Il premio alla stabilizzazione call center. Il bonus è rivolto alle aziende operanti nel settore dei call center che abbiano attuato nei termini le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto (art. 1, comma 1202, legge n. 2906/2006), avendo ancora in forza al 31 dicembre 2013 i lavoratori stabilizzati. In tal caso, infatti, viene loro concesso, per il 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di 12 mesi. Il bonus, soggetto al regolamento (Ce) n. 800/2008, è corrisposto al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento ed è vincolato a due limiti: il valore mensile non può superare l'importo di 200 euro per lavoratore; il valore annuale non può superare 3 milioni di euro per ciascun azienda e neppure il 33% dei contributi previdenziali pagati dall'azienda. L'incentivo, inoltre, è vincolato alle risorse pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Un apposito decreto interministeriale (lavoro ed economica), entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Stabilità 2014, dovrà definire le modalità attuative dell'incentivo incluse le modalità di interruzione al raggiungimento dei predetti limiti. Ai fini del godimento dell'incentivo, inoltre, le aziende interessate dovranno autocertificare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità il numero dei dipendenti interessati mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Inps un elenco delle persone stabilizzate entro i termini e ancora in organico.
© Riproduzione riservata