Consulenza o Preventivo Gratuito

Iva, rivalsa e detrazioni facili

del 18/12/2013
di: di Franco Ricca
Iva, rivalsa e detrazioni facili
Niente ostacoli alla rivalsa e alla detrazione dell'Iva pagata a seguito di accertamento, purché definitivo. La definizione della pretesa, anche avvalendosi degli istituti deflativi, mediante il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, legittima il ribaltamento dell'Iva sulla controparte attraverso l'emissione di una fattura o una nota di variazione. Il destinatario, a sua volta, utilizzerà il documento ricevuto per esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quello il cui ha corrisposto l'imposta al fornitore, senza l'onere di verificare che questi abbia effettivamente pagato il debito con l'erario. Se il pagamento della pretesa avviene in forma rateale, la rivalsa (e la detrazione) potrà essere esercitata per la quota corrisposta. In relazione ai pagamenti a titolo provvisorio effettuati in pendenza di giudizio, invece, la rivalsa non è esercitabile fintanto che l'accertamento non sia divenuto definitivo.

Anche l'Iva pagata dall'importatore a seguito di revisione dell'accertamento doganale e quella pagata dall'esportatore abituale a seguito di accertamento del superamento del plafond possono essere recuperate entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di pagamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi (in tal senso è modificata, riguardo al termine per l'esercizio della detrazione dell'Iva all'importazione, la precedente risoluzione n. 228/2007, che faceva decorrere il termine di decadenza dal momento di effettuazione dell'operazione originaria).

E ancora: in caso di accertamento di violazioni all'obbligo di applicazione dell'Iva con il meccanismo dell'inversione contabile, il problema della rivalsa non si pone perché, qualora al debitore dell'imposta sia riconosciuta la spettanza integrale della detrazione, la compensazione dell'imposta a debito e dell'imposta a credito è operata direttamente in sede di accertamento, senza che sia necessario procedere al pagamento dell'imposta accertata e alla successiva detrazione. È dunque confermato l'orientamento della risoluzione n. 56/2009, conseguente alla sentenza della corte di giustizia dell'8 maggio 2008.

Sono alcuni chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013, in risposta ai quesiti concernenti l'interpretazione e l'applicazione dell'istituto della rivalsa postaccertamento disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 60 del dpr 633/72. Tale disposizione, che in precedenza precludeva al contribuente il diritto di rivalersi dell'Iva accertata nei confronti del cessionario/committente, nel testo sostituito dall'art. 93 del dl n. 1/2012, stabilisce, all'opposto, che il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'Iva, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.

Vediamo qualcun'altra delle varie questioni positivamente risolte dalla circolare in ordine all'esercizio della rivalsa postaccertamento ed alla conseguente detrazione ai sensi della suddetta disposizione, che, chiarisce l'agenzia, si applica agli accertamenti divenuti definitivi dopo l'entrata in vigore del dl n. 1/2012 (24 gennaio 2012),

Ambito d'applicazione

della rivalsa

L'esercizio della rivalsa presuppone la riferibilità dell'imposta accertata a specifiche operazioni e la conoscibilità del cessionario/committente. Non è di ostacolo, dunque, la circostanza che l'imposta accertata sia stata calcolata su basi forfetarie, mentre lo è il fatto che l'imposta sia recuperata, ad esempio, in sede di accertamento induttivo e non sia riferibile a specifiche operazioni nei confronti di soggetti individuati.

Assenza di partita Iva

L'omessa apertura della partita Iva non ostacola l'applicazione della disposizione in esame, non potendo essere sanzionata con la preclusione della rivalsa, pena la violazione del principio di neutralità dell'Iva. Pertanto, il fatto che il contribuente non fosse titolare di partita Iva negli anni oggetto di accertamento, non impedisce l'addebito dell'Iva accertata in sede di rivalsa, né l'esercizio della diritto della detrazione da parte del cessionario/committente, qualora in sede di controllo sia stato constatato che il cedente/prestatore avrebbe dovuto assoggettare all'imposta le operazioni effettuate e, conseguentemente, il cessionario/committente avrebbe avuto diritto alla detrazione dell'Iva relativa alle suddette operazioni.

Nomina tardiva del rappresentante fiscale

Il soggetto non residente, al quale sia stata addebitata l'Iva per rivalsa a seguito di accertamento, potrà nominare il rappresentante fiscale al fine di esercitare il diritto alla detrazione fino al pagamento dell'imposta addebitata in via di rivalsa ai sensi dell'art. 60, settimo comma, purché si tratti di adempimento cui il soggetto non residente non fosse già tenuto.

©Riproduzione riservata

vota