
La procedura di accertamento è iniziata da un'ispezione della Guardia di finanza, avvenuta senza l'autorizzazione della Procura, presso un'officina sita a un civico diverso rispetto alla residenza del contribuente, ma ubicato nella stessa via. Alla luce della mancanza di autorizzazione, il piccolo imprenditore aveva reputato necessario impugnare l'atto impositivo lamentando l'uso promiscuo dei locali.
La tesi del ricorrente ha trovato accoglimento sia presso la Ctp, sia presso la Ctr di Napoli che, di conseguenza, hanno proceduto all'annullamento dell'accertamento. L'Agenzia delle entrate ha, quindi, presentato ricorso presso la Corte di cassazione che, ribaltando i due precedenti orientamenti, ha fatto prevalere la tesi del fisco accogliendo i motivi presentati dalla difesa dell'amministrazione.
La sesta sezione tributaria ha ricordato che «in tema di accertamento dell'Iva, l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, prescritta dall'art. 52, commi 1 e 2, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'accesso degli impiegati dell'amministrazione finanziaria (o della Guardia di finanza, nell'esercizio dei compiti di collaborazione con gli uffici finanziari a essa demandati) a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente o a locali diversi (cioè adibiti esclusivamente ad abitazione), è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni soltanto in quest'ultimo caso, e non anche quando si tratti di locali a uso promiscuo. Tale destinazione», ha precisato la Cassazione, «sussiste non soltanto nell'ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ogni qual volta l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento dei documenti propri dell'attività commerciale nei locali abitativi». Questo non è avvenuto nel caso di specie dove l'accesso ai due locali, l'officina e l'abitazione, era totalmente indipendente situato presso civici attigui ma diversi. Anche la Procura generale del Palazzaccio ha chiesto al Collegio di legittimità di accogliere il ricorso dell'amministrazione.
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