Scatola nera. Le assicurazioni devono valutare se proporre contratti di assicurazione auto con la scatola nera da montare sull'auto. I costi di installazione sono a carico delle compagnie, che deve riconoscere un sensibile sconto sul premio. Il decreto fissa una soglia minima pari al 7%. Lo sconto, però, si perde se l'interessato disattiva il meccanismo o lo manipola. Inoltre, le registrazioni degli apparecchi omologati faranno piena prova, nei procedimenti civili, salvo che la parte controinteressata dimostri il mancato funzionamento del dispositivo. Tra l'altro è previsto un richiamo all'osservanza del codice della privacy.
Ispezione dell'auto. Se l'assicurato accetta di far ispezionare l'auto prima della stipula del contratto avrà diritto a uno sconto sul premio.
Testimoni. Pugno di ferro contro i testimoni fasulli. È prevista l'identificazione immediata del testimone sul luogo dell'incidente, a pena di inammissibilità della testimonianza stessa, a meno che il giudice non riconosca la comprovata l'impossibilità della tempestiva identificazione in loco. È , inoltre, previsto un censimento dei testimoni per evitare i professionisti delle aule di giustizia: il giudice potrà segnalare alla procura i testimoni seriali.
Risarcimento. Il decreto rilancia il cosiddetto risarcimento in forma specifica. In alternativa al risarcimento in denaro sarà facoltà delle imprese di assicurazione risarcire offrendo la riparazione del mezzo, con garanzia sulle riparazioni effettuate attraverso impresa convenzionata. Questo contro uno sconto sul premio, non inferiore al 5% del premio medio applicato dalla compagnia l'anno precedente su base regionale.
In alcune parti di Italia il livello minimo dello sconto sarà il 10%. Se si rifiuta la riparazione si avrà diritto a una somma pari a quella corrispondete ai costo presso una officina o carrozzeria convenzionata. E le somme sono versate direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, o all'assicurato, ma solo previa presentazione di fattura
Causa. La causa contro l'assicurazione sarà proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, trascorsi 90 giorni.
Medici convenzionati. Se l'assicurato acconsente di farsi curare da professionisti convenzionati il premio può abbassarsi di non meno del 7%.
Decadenza. Il danneggiato decadrà dai suoi diritti se non manda un richiesta danni entro novanta giorni dal verificarsi del fatto dannoso. Salvi i casi di forza maggiore.
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