Ristrutturazione del debito e mobilità. La legge n. 223/1993, nel disciplinare il contributo d'ingresso (da versare all'Inps) per i lavoratori collocati in mobilità, dispone l'esenzione per le imprese sottoposte a procedure concorsuali. La legge fallimentare (approvata dal rd n. 267/1942) stabilisce che «l'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'art. 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, unitamente a una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei (...)».
I chiarimenti. I consulenti hanno chiesto di sapere se anche l'ipotesi di accordo di ristrutturazione del debito, da parte di imprese che nel corso del trattamento di cigs abbiano necessita di attivare la procedura di mobilita, possa essere assimilata alle fattispecie previste dall'art. 3, comma 3 della legge n. 223/1991, ai fini dell'esenzione dal versamento del contributo d'ingresso. Il ministero risponde affermativamente. L'accordo di ristrutturazione del debito appare configurare uno strumento di risoluzione negoziale della crisi aziendale, con caratteristiche assimilabili a quelle proprie del concordato preventivo. Pertanto, ritiene possibile una «assimilazione» del nuovo istituto a quelli di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 223/1991 ai fini dell'esonero dal versamento del contributo di ingresso, atteso peraltro che tale esonero svolge, in tutte le ipotesi contemplate, la finalità di non incidere ulteriormente sulle situazioni di crisi delle imprese.
