«È noto che l'attenzione dell'amministrazione finanziaria sul transfer pricing si è intensificata negli ultimi anni», osserva Emanuela Fusa, vicepresidente Ctf Andaf, «il metodo più utilizzato finora per la valutazione degli intangibili è l'attualizzazione dei flussi di cassa, ma questo criterio presenta alcune debolezze. Per esempio perché tende a enfatizzare il ruolo del marchio e non sempre riesce a mettere a fuoco le relazioni funzionali che intercorrono con avviamento, distribuzione e risorse umane». Piergiorgio Valente, chairman del comitato fiscale ella Confederation fiscale europeenne, ha illustrato le prospettive legate all'analisi di comparabilità degli intangibles alla luce dei lavori dei vari tavoli internazionali (Ocse, Ue). «Le amministrazioni finanziarie dei paesi dove oggi si concentra la produzione (per esempio India, Cina, Brasile) stanno affinando le proprie conoscenze in materia di prezzi di trasferimento», spiega Valente, «pensiamo al caso di una borsa di una griffe del lusso prodotta in Cina al costo di 100 euro e venduta a Parigi a 2 mila euro. Il differenziale di 1.900 è attribuibile in larga parte al marchio: gli stati ove questi beni vengono fabbricati si stanno muovendo nella direzione di chiedere una ripartizione dei profitti anche in presenza di intangibles. Non rilevano solo gli aspetti legali, cioè “chi” detiene il marchio e chi può utilizzarlo, ma anche quelli organizzativi (cioè il “come” e il “dove”)».
In occasione dell'incontro di ieri Aiaf ha pubblicato un apposito quaderno che approfondisce gli aspetti tributari legali alle valutazioni aziendali e ai progetti di investimento. Dalle ragioni economiche che sottostanno alle operazioni straordinarie ai profili antielusivi, passando per le caratteristiche dei beni immateriali e la loro rilevanza aziendale. «Fusioni, scissioni, conferimenti di rami d'azienda e cessioni di partecipazioni vengono attuate per due finalità alternative tra loro: il realizzo di plusvalori oppure la ristrutturazione interna», evidenzia Fabio Ghiselli, group tax director di Italmobiliare, «in entrambi i casi il supporto di una perizia indipendente preventiva appare indispensabile. Il prezzo stabilito dalle parti non può orientare la perizia, ma è quest'ultima a dover guidare il valore pattuito. Naturalmente ai fini dell'opponibilità fiscale della relazione occorrerà limitare al massimo gli aspetti soggettivi, documentando oggettivamente l'operato del valutatore».
©Riproduzione riservata
