
Il contributo di solidarietà. Andrà versato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 colpendo i pensionati con assegni (somma di tutte le pensioni) superiori a 91.250 euro (14 volte il trattamento minimo Inps che nel 2014 è pari a 6.518 euro per effetto della rivalutazione dell'1,2% sul 2013). In particolare andrà pagato il 6% della parte eccedente tale importo fino a 130.358 euro (20 volte il minimo Inps); il 12% sulla parte oltre i 130.358 fino a 195.536 euro (30 volte il minimo Inps); il 18% oltre 195.536 euro. Le somme trattenute, stabilisce il ddl Stabilità, «vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi» sulla salvaguardia degli esodati (6 mila nuovi esonerati dai requisiti introdotti dalla Fornero). La nuova formulazione della norma mette il contributo al riparo dall'illegittimità costituzionale, come già avvenuto con la prima versione (sentenza n. n. 216/13 si veda ItaliaOggi del 30 novembre).
Prelievo straordinario. Il ddl Stabilità proroga dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 anche il prelievo straordinario (si chiama anch'esso «contributo di solidarietà») sui redditi sopra i 300 mila euro, già in vigore fino a fine anno (dl n. 138/2011). Poiché al raggiungimento di quel limite di reddito concorrono anche le pensioni, chi paga il prelievo straordinario (3%) non dovrà pagare pure il contributo di solidarietà.