L'irrogazione delle sanzioni e la comunicazione alla Gdf. Il Mef richiama l'attenzione delle ragionerie territoriali dello stato sulla corretta modalità di esecuzione del procedimento sanzionatorio antiriciclaggio ai sensi della legge n. 689/81, raccomandando l'impiego del programma informatico (Siva-Rgsi) grazie al quale si alimentano le banche dati del ministero allo scopo di effettuare le comunicazioni previste dall'art. 51 del dlgs n.231/07. Ricordiamo, infatti, che sulla base di tale disposizione le infrazioni agli artt. 49 e 50 (contanti e titoli al portatore) del decreto antiriciclaggio comunicate entro trenta giorni agli uffici territoriali del Mef, devono essere inoltrate alla Gdf, che in caso di elementi utili ai fini dell'accertamento, ne dà tempestiva comunicazione anche all'Agenzia delle entrate. In merito alla procedura, il ministero richiama le indicazioni fornite con precedente circolare n.2 del 16/1/2012. Da precisare, poi, che con circolare Mef del 3 ottobre 2012 era stato chiarito che l'obbligo di segnalazione alla Gdf non resta a carico dei professionisti, ma è incombenza delle ragionerie territoriali dello stato. Particolare attenzione deve essere posta all'indicazione della data di contestazione dell'infrazione e relativa notifica, dell'emissione del decreto digitale e dell'avvenuta notifica alla parte interessata così da instaurare un corretto flusso informativo nei confronti della Gdf alla quale occorre garantire anche riscontro dei processi verbali dalla stessa inviati.
Elemento base è la notifica. Allo scopo di evitare l'archiviazione del procedimento sanzionatorio per difetto di notifica alla parte, il Mef puntualizza che, essendo la contestazione un atto recettizio, lo stesso produce i suoi effetti solo dal momento dell'avvenuta notifica; pertanto, prima di procedere all'emanazione del decreto, occorre verificare che la parte abbia effettivamente ricevuto l'atto di contestazione. Va ricordata, infatti, l'importanza della notifica del provvedimento sanzionatorio alla parte, entro i termini stabiliti per la prescrizione, che va considerata in cinque anni, ai sensi della legge 689/81, dal momento dell'avvenuta notifica della contestazione agli autori delle violazioni. Questi termini sono opponibili dalla parte e altresì rilevabili d'ufficio, e costituiscono un giustificato motivo di revoca del decreto in sede di eventuale ricorso. Fra gli elementi base, poi le ragionerie territoriali devono inserire, in fase di protocollazione delle pratiche, il nominativo segnalato e l'importo della presunta violazione. Altro aspetto fondamentale prima di procedere alla decretazione, infine, consiste nella verifica dell'avvenuto pagamento della sanzione, qualora la parte abbia optato per l'oblazione ex art. 16, l. 689/81.
