Automatismi esclusi
Bocciato il ricorso della Cassa forense. C'è una lacuna nelle norme che regolano la professione legale: manca una disposizione che in caso di omissione contributiva parziale faccia scattare l'annullamento di quanto versato e dell'intera annualità contributiva. E l'effetto - per ora insormontabile - del vuoto normativo è che gli anni che non risultano coperti da contribuzione integrale concorrono ugualmente a formare l'anzianità contributiva e devono dunque essere inseriti nel calcolo dell'assegno, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo. È vero, la legge parla di «effettiva» contribuzione, ma la norma non può essere interpretata nel senso che essa debba essere integrale, pena la nullità: l'aggettivo sta invece a significare che la pensione è commisurata alla base della contribuzione effettivamente versata, escludendo ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione.
Base ridimensionata
Niente annullamento, insomma, anche se il versamento di una contribuzione inferiore al dovuto «influisce» sicuramente sulla misura della pensione: l'inadempimento, se riferito agli anni utili per la base pensionabile, abbassa la media del reddito professionale su cui si determina l'assegno. Si tratta di controversie sempre più frequenti dopo la riforma di cui alla legge 335/95, che ha ridotto la prescrizione a cinque anni e escluso la possibilità di versare i contributi prescritti.
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