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Ditta morente? Niente Pec

del 03/12/2013
di: Cinzia De Stefanis
Ditta morente? Niente Pec
Le imprese individuali (anche artigiane) che sono in fase di cancellazione dal registro imprese non sono tenute a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica. In quanto al momento della richiesta della cancellazione, l'impresa individuale ha già cessato l'attività, e pertanto non possiede più il requisito di «impresa attiva» presupposto per l'applicazione dell'art. 5, secondo comma, del decreto legge n. 179/2012. E all'impresa individuale che non ha comunicato la Pec non si applica la sospensione per 45 giorni della domanda di iscrizione della cancellazione. Questa è la risposta fornita dal ministero dello sviluppo economico - dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - con la circolare del 2 dicembre 2013 n. 3364/C. L'articolo 5, 2 comma, del decreto legge n. 179 del 2012 impone alle imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale di depositare presso l'ufficio imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di una impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo Pec, in luogo dell'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 2630 c.c., sospende la domanda, fino a integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata, e comunque per 45 giorni. Trascorsi i quali la domanda si intende come non presentata (si veda 2 luglio 2013, ItaliaOggi, pag. 28). I tecnici del ministero sottolineano che l'articolo 2196 del codice civile stabilisce: «L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modifiche e della cessazione del registro imprese, entro 30 giorni da quello in cui le modificazioni o le cessazioni si verificano, è evidente che, al momento della richiesta della cancellazione, l'impresa individuale ha già cessato l'attività, e pertanto non possiede più il requisito di «impresa attiva» presupposto per l'applicazione dell'articolo 5, secondo comma, del decreto legge n. 179/2012.

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