
Avvocati e mediatori. Via Arenula fornisce le prime indicazioni sugli avvocati che sono di diritto mediatori e la cui assistenza nei procedimenti di mediazione è obbligatoria. Essi non possono esercitare la funzione di mediatore al di fuori di un organismo di mediazione. Inoltre, l'assistenza dell'avvocato risulta obbligatoria «esclusivamente nelle ipotesi di cosiddetta mediazione obbligatoria (ivi compresa quella disposta dal giudice ex art. 5 comma 2), ma non anche nelle ipotesi di mediazione facoltativa». Via Arenula affronta poi il tema della formazione, chiarendo che «gli obblighi di formazione e aggiornamento per il mediatore avvocato debbano avvenire nell'ambito dei percorsi formativi professionali forensi, la cui organizzazione è demandata al consiglio nazionale forense e agli ordini circondariali dall'art. 11 legge 31 dicembre 2012 n. 247». Infine, come detto, il ministero della giustizia sottolinea che «un profilo essenziale sul quale sarà svolta l'attività di controllo è quello della verifica della insussistenza delle seguenti circostanze: che l'organismo di mediazione abbia sede presso lo studio di un avvocato, ovvero presso uno studio associato di avvocati; e che lo studio di un avvocato abbia sede presso l'organismo di mediazione».
Gli altri chiarimenti. La circolare esamina poi il tema dell'indennità dovuta per il primo incontro di mediazione, e in particolare la disposizione dove si prevede che «nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione». Nel termine «compenso», però, «non devono essere comprese le spese di avvio del procedimento», e quindi le spese relative all'attività di segreteria (pari a 40 euro), che sono quindi sempre dovute «da entrambe le parti comparse al primo incontro». Quanto invece alla mediazione obbligatoria disposta dal giudice, la circolare chiarisce che, per quanto riguarda i criteri di determinazione dell'indennità, «sia applicabile almeno la riduzione dell'importo massimo del compenso, esattamente nei termini di cui all'art. 16 comma 4 lett. d) del dm 180/2010». Quanto alle convenzioni stipulate dagli organismi di mediazione, «eventuali agevolazioni o sconti, attuati in concreto, devono essere praticati nei confronti di tutte le parti in mediazione», e non di una soltanto. Infine, «gli organismi di mediazione saranno tenuti alla stretta osservanza degli obblighi di comunicazione dei dati statistici relativi all'attività di mediazione svolta».
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