A decadere sono gli attuali automatismi applicativi, poiché il giudice non potrà più desumere il rischio che una persona possa lasciare il paese, o macchiarsi di nuovo di un crimine, soltanto in virtù della gravità e modalità di quanto commesso: per privare della libertà chi non è ancora alla sbarra, infatti, l'accertamento dovrà comprendere elementi ulteriori, fra cui eventuali precedenti, i comportamenti, e le caratteristiche della personalità dell'imputato. Niente detenzione, né arresti domiciliari, inoltre, quando si ritiene di concedere la condizionale, o la sospensione dell'esecuzione della pena; si allungano, poi, diventando più efficaci, le misure interdittive (come la sospensione della potestà per i genitori, lo stop all'esercizio di un pubblico ufficio, o di un'attività professionale, o imprenditoriale), che passano dagli attuali 2 a 12 mesi. Per una serie di delitti gravi, fra cui l'omicidio, la violenza sessuale e il sequestro di persona, vale una presunzione relativa: nessuna carcerazione, se si dimostra che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altri strumenti. Il tribunale del riesame avrà, infine, 30 giorni per le motivazioni, pena la perdita di efficacia della misura cautelare, e dovrà annullare l'ordinanza, liberando l'accusato, quando il giudice non abbia motivato il provvedimento, o non abbia valutato tutti gli elementi.
