Insomma, vero soggetto qualificato non è il prestanome ma colui il quale effettivamente gestisce la società perché solo lui è in condizione di compiere l'azione dovuta mentre l'estraneo è il prestanome.
Ma a quest'ultimo una corresponsabilità può essere imputata solo in base alla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 cod. civ., in forza della quale l'amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi. Fra l'altro, nelle occasioni in cui la Cassazione si è occupata di reati, anche omissivi, commessi in nome e per conto della società, ha individuato nell'amministratore di fatto il soggetto attivo del reato e nel prestanome il concorrente per non avere impedito l'evento che in base alla norma citata aveva il dovere di impedire. Proprio perché il più delle volte il prestanome non ha alcun potere d'ingerenza nella gestione della società per addebitargli il concorso, si è ricorsi alla figura del dolo eventuale. Insomma, il prestanome accettando la carica ha anche accettato i rischi connessi a tale carica.
Lo stesso vale anche in caso di sanzioni amministrative tributarie.
Ma la Corte ha messo un paletto: l'accusa deve sempre dimostrare il potere di ingerenza del prestanome nell'attività aziendale.
Il giudice di merito avrebbe allora dovuto porsi il problema del dolo eventuale dell'amministratore di diritto «prestanome», mentre invece ha concentrato la sua indagine esclusivamente sull'autore della materiale esecuzione delle condotte e sulla sostanziale estraneità dell'imputato alla vita economica dell'impresa, gestita di fatto da altri.
