I proprietari dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo e giacenti da più di due anni nelle depositerie potranno assumerne la custodia liquidando direttamente al custode le somme dovute. In mancanza, il veicolo potrà essere alienato al titolare del deposito. Lo prevede il maxiemendamento del governo al disegno di legge di stabilità S 1120. Lo scopo delle nuove norme è quello di semplificare la questione della liquidazione delle spese che devono essere corrisposte alle depositerie per la custodia dei veicoli sequestrati per le violazioni stradali di natura amministrativa. Spese che gravano sul bilancio del ministero dell'interno. Le intenzioni del governo erano state anticipate dalla bozza del disegno di legge in materia di funzionalità e occupazione nelle pubbliche amministrazioni, che era stato esaminato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 26 agosto 2013. Le norme però erano state stralciate e accantonate in attesa di una nuova formulazione. Ora, vengono riproposte dal governo nell'ambito del disegno di legge di stabilità con una portata ancora più ampia, comprendendo infatti anche i veicoli di interesse storico e collezionistico e prescindendo dalla circostanza che il proprietario o il titolare di altro diritto sul veicolo abbia manifestato, oppure no, interesse alla restituzione. Con il dichiarato obiettivo di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del ministero dell'interno, le disposizioni contenute nel maxiemendamento al disegno di legge di stabilità S 1120 prevedono che il prefetto dovrà disporre la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie in seguito dell'applicazione di misure di sequestro e confisca, custoditi da oltre due anni, anche se non sono stati confiscate o non sono stati alienati per mancanza di acquirenti. La prefettura dovrà formare e pubblicare sul proprio sito istituzionale un elenco provinciale dei veicoli giacenti, indicandone il tipo, il modello, il numero di targa o telaio e i dati identificativi del proprietario risultanti al Pra. Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'elenco il proprietario o uno degli obbligati in solido potrà assumere la custodia del veicolo, pagando le corrispondenti somme dovute. In caso contrario, il veicolo sarà alienato alla depositeria, anche ai soli fini della rottamazione, secondo modalità e procedure che dovranno essere definite da decreto dirigenziale del ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia del demanio. L'alienazione si perfezionerà con il consenso del titolare del deposito. In ogni caso, il corrispettivo dell'alienazione sarà determinato in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al soggetto titolare del deposito in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione.