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Società, sedi all'estero trasparenti

del 25/03/2010
di: di Andrea Bongi
Società, sedi all'estero trasparenti
Per il trasferimento della sede sociale all'estero è obbligatoria la comunicazione unica a tutti gli enti interessati. Per il monitoraggio ed il contrasto alle frodi internazionali definite le coordinate dei paesi «black list». Sono queste le principali novità contenute nella versione finale del decreto legge incentivi che approderà domani in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore lo stesso giorno.

Al fine di incrementare l'azione di contrasto agli illeciti fiscali su scala internazionale è stato riscritto il quarto comma dell'articolo 1 del decreto incentivi. La sua nuova formulazione prevede l'obbligo, decorrente dal 1° maggio prossimo, di utilizzo della comunicazione unica relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale. Grazie all'utilizzo di tale modello detto trasferimento di sede verrà immediatamente recepito, per effetto del nuovo obbligo normativo, oltre che dal registro delle imprese, anche dagli altri enti collegati al circuito della comunicazione unica ossia: agenzia delle entrate, istituto nazionale della previdenza sociale, istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Si tratta dunque di una estensione della nuova modulistica di comunicazione unica, prevista dall'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, meglio conosciuto sotto la dizione di «impresa in un giorno», relativo appunto alla iscrizione delle nuove imprese.

La rapidità e la completezza delle informazioni è evidentemente l'elemento sul quale punta in chiave repressiva il legislatore. Se infatti i vari enti sopra menzionati avranno, tutti, immediata notizia del trasferimento all'estero della società potranno agire con maggiore rapidità nell'ipotesi in cui gli stessi debbano effettuare recuperi o verifiche sulla società stessa.

Per quanto riguarda l'elenco dei paesi nei confronti dei quali scatterà il monitoraggio anti frode, grazie alle modifiche introdotte al primo comma dell'articolo 1 del decreto incentivi, si dovrà fare ora riferimento a quelli identificati nella liste contenute nei decreti ministeriali del 4 maggio 1999 e del 23 novembre 2001. Queste liste fungeranno da vero e proprio parametro di riferimento iniziale per la nuova azione di contrasto alle frodi fiscali internazionali alle quali potranno poi essere aggiunti, sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare, altri paesi, oltre a quelli già compresi nelle liste citate. Con lo stesso strumento si potrà anche escludere l'obbligo di monitoraggio delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di paesi compresi nelle due black list.

Gli scambi di beni e servizi con operatori stabiliti in una delle due liste nere, dall'entrata in vigore del decreto incentivi, dovranno dunque essere dichiarati telematicamente all'agenzia delle entrate e le violazioni verranno punite con sanzioni da un minimo di 516 euro fino ad un massimo di 4.132 euro.

L'operazione di monitoraggio sopra descritta è finalizzata a reprimere e prevenire fenomeni di evasione sia nazionale che internazionale fra le quali spiccano le c.d. «frodi carosello» e le c.d. «cartiere». Le prime sono finalizzate ad aggirare fraudolentemente l'obbligo del versamento dell'imposta sul valore aggiunto attraverso una serie di operazioni di vendita fra più soggetti, un vero e proprio carosello, simulando cessioni all'esportazione o importazioni di beni e/o servizi. Le seconde sono invece operazioni con le quali sia l'imposta sul valore aggiunto che le imposte dirette vengono evase attraverso l'utilizzo di strutture societarie inesistenti, capaci soltanto di generare i documenti contabili, da qui la definizione di cartiere, utili per la falsa detrazione o deduzione dell'Iva e dei relativi costi.

Confermata anche l'ulteriore stretta ai fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta. Per accelerare le procedure di recupero di tali crediti il decreto incentivi introduce un meccanismo di comunicazione tempestiva in ordine al loro utilizzo in compensazione da parte dell'agenzia delle entrate alle varie amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, competenti per la fruizione di tali crediti d'imposta. I termini e le modalità di comunicazione telematica di tali flussi informativi verranno stabiliti con appositi provvedimenti dirigenziali adottati d'intesa fra la stessa Agenzia delle entrate e le varie amministrazioni ed enti interessati.

Grazie ai flussi informativi di cui sopra i vari enti potranno avere immediata contezza degli importi relativi ai crediti d'imposta di loro competenza utilizzati dai contribuenti verificando al tempo stesso sia il corretto utilizzo sia l'ammontare dello stesso. Nei casi di abuso l'azione di contrasto potrà essere più tempestiva ed ottenere quindi migliori risultati sia in termini di recupero delle imposte non versate tramite crediti in tutto o in parte inesistenti, nonché delle sanzioni e degli interessi correlati.

Confermate nel testo definitivo del decreto incentivi le altre misure di carattere fiscale relative al potenziamento dell'amministrazione finanziaria, contenute nell'articolo 2, nonché alla deflazione del contenzioso tributario e alla razionalizzazione della riscossione, contenute nell'articolo 3 del decreto. Fra queste ultime la novità più rilevante è senz'altro costituita dalla eliminazione dell'obbligo di prestare garanzia a favore dell'erario nelle ipotesi di conciliazione giudiziale della lite quando l'importo delle rate dovute, successive alla prima, non supera i 50 mila euro.

Misure che, ad eccezione di quelle che richiedano la necessità di ulteriori provvedimenti di natura regolamentare o secondaria, entreranno in vigore il giorno stesso della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

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