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Notai con conti bancari ad hoc

del 27/11/2013
di: di Antonio Ciccia
Notai con conti bancari ad hoc
Conti bancari ad hoc per i notai. Devono essere depositate le somme relative al prezzo della vendita di immobili o aziende e anche agli onorari e tasse e sono impignorabili. Dai conti previsto una ricaduta positiva per le Pmi: gli interessi saranno utilizzati per alimentare il credito agevolato. È una delle novità introdotte dal maxiemendamento del governo al disegno di legge di stabilità per il 2014, che fissa anche limiti al pagamento di crediti di terzi vantati su beni confiscati e fissa modalità per l'utilizzo degli uffici giudiziari.

NOTAI

In dettaglio il maxiemendamento obbliga alla tracciabilità delle somme che transitano negli studi notarili, così da seguire anche le transazioni che avvengono davanti al pubblico ufficiale.

Il primo gruppo di importi da canalizzare in un unico conto è rappresentato dal prezzo e dagli oneri dovuti in occasione di contratti di trasferimento di immobili o aziende.

Il secondo gruppo è quello degli onorari , rimborsi spese e tributi, di cui il notaio sia sostituto d'imposta; il terzo gruppo è delle somme affidate al notaio, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione.

Per l'applicazione dell'obbligo di uso di conto dedicato la disposizione prevede una soglia di 100 mila euro; sono escluse anche la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza.

A garanzia dei percettori la norma prevede che gli importi depositati presso il conto dedicato costituiscono patrimonio separato. Queste somme, non solo sono escluse dalla successione del notaio e dal suo regime patrimoniale della famiglia; inoltre sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.

Le somme relative al trasferimento di immobili o aziende, una volta eseguite tutte le formalità, devono essere svincolate a favore del venditore. Se, poi, nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio svincolerà il prezzo solo dopo la prova dell'avveramento della condizione.

A beneficiare dei conti dedicati dovrebbero essere anche le pmi: gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, saranno finalizzate a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese.

UFFICI GIUDIZIARI

Uffici giudiziari soppressi, ma a disposizione, seppure a carico delle regioni.

In via sperimentale potranno essere utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Questo nell'ambito di convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni saranno integralmente a carico del bilancio della regione.

INTERESSI

ANTIMAFIA

Si interviene sui diritti di crediti di terzi sui beni confiscati. A questo proposito il codice antimafia prevede che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi anteriori e le ipoteche anteriori al sequestro.

La legge di stabilità fissa un tetto agli interessi riconoscibili su questi crediti: in particolare gli interessi a qualunque titolo dovuti sui crediti sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (Rendistato).

Inoltre si abbassa il pagamento dei crediti anteriori al sequestro: saranno soddisfatti dallo stato nel limite del 60% (era il 70%) del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi.

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