Consulenza o Preventivo Gratuito

Prepensionamenti, la Fondazione fa chiarezza

del 26/11/2013
di: La Redazione
Prepensionamenti, la Fondazione fa chiarezza
È online la circolare n. 16/2013 della Fondazione Studi consulenti del lavoro, che analizza l'accordo di prepensionamento secondo il contesto normativo attuale (art. 4, legge 92/12) per potenziare la possibilità d'uscita anticipata dal lavoro del lavoratore vicino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. La nuova circolare (che aggiorna la n. 12/13) è stata predisposta tenendo conto degli ultimi chiarimenti Inps. Il documento illustra, attraverso calcoli di convenienza, i vantaggi dell'accordo per i datori di lavoro e per i lavoratori, ed è corredata da facsimili per la fideiussione bancaria.

La legge 92/12 di riforma del mercato del lavoro, ha introdotto all'art. 4, commi da 1 a 7-ter, alcune disposizioni volte a facilitare l'uscita anticipata di lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. L'opportunità di definire una regolamentazione organica dell'accordo di prepensionamento, che in passato era stata demandata, sostanzialmente, alla contrattazione collettiva e agli accordi individuali, non può essere ravvisata se non si prendono in considerazione gli effetti apportati al mercato del lavoro dall'art. 24 della legge 214/11, la quale ha pesantemente innalzato il requisito anagrafico e contributivo per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ed anticipato. Alle implicazioni insite nell'innalzamento dell'età pensionabile, sia sul piano sociale che su quello della produttività del lavoro, occorreva dare una risposta, potenziando, sia a favore del lavoratore che del datore di lavoro, la possibilità dell'uscita anticipata dal lavoro, in presenza di una vicinanza al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. Il potenziamento sopra esposto si è sostanzialmente concretizzato attraverso una «tipizzazione» dell'accordo di prepensionamento che, come già specificato, in passato era stato demandato all'autonomia negoziale delle parti. Tale «tipizzazione», però, non esclude la possibilità delle parti, dando pieno valore al principio dell'autonomia negoziale, di vincolarsi giuridicamente con accordi di diverso contenuto che rispondano, nell'interesse sotteso alla loro causa, al principio generale di meritevolezza di tutela da parte dell'ordinamento giuridico.

vota