
Il possesso del diploma di maturità scientifica con indirizzo sperimentale biologico non può essere considerato requisito valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio al dettaglio relative al settore della somministrazione di alimenti e bevande. In quanto nei piani formativi dei licei con indirizzo biologico non sono presenti materie attinenti al commercio e alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Questo è il principio espresso dal Mise con la risoluzione dell'11 novembre 2013 n. 183341.
Il socio lavoratore con periodo di contribuzione Inps scoperto non puo' essere ritenuto in possesso del requisito professionale per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, presso una società esercente l'attività nel settore del commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi in qualità di socio lavoratore con la qualifica di operaio specializzato non può ritenersi requisito professionale valido ai fini dell'avvio e dell'esercizio di attività commerciali del settore merceologico della somministrazione di alimenti e bevande Questo è quanto si legge nella risoluzione dell'11 novembre 2013 n. 183355 del ministero dello sviluppo economico.
Non può essere considerato in possesso del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande il soggetto che ha prestato servizio in qualità di aiuto cuoco, inquadrato al primo livello del contratto collettivo di lavoro Fism. Questo è quanto previsto nella risoluzione del 18 novembre 2013 n. 188852 del ministero dello sviluppo economico, dipartimento impresa e internazionalizzazione. I tecnici di prassi ritengono infatti che l'aiuto cuoco è inquadrato nel primo livello del Ccnl Fism (area del personale amministrativo tecnico e ausiliario), livello più basso di inquadramento, al quale appartiene il personale ausiliario dell'infanzia (lavoranti di cucina, addetti alle pulizie, addetti alle mense). E sulla base di tali precisazioni il Mise ritiene di non poter considerare qualificato il soggetto inquadrato al primo livello Ccnl, in quanto non sufficientemente qualificato.
Sì al riconoscimento del diploma di laurea «esperto giuridico agroalimentare» quale requisito professionale per l'accesso all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. In quanto nel piano di studi del titolo universitario in questione compare la disciplina «sicurezza dei prodotti alimentari» che è attinente alla preparazione o somministrazione degli alimenti. La valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o scuola professionale almeno triennale è fondata sulla verifica dei programmi di studio e che su detta base va valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o della preparazione o somministrazione degli alimenti. Questa è la risposta formulata dal ministero dello sviluppo economico, dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, con la risoluzione del 18 novembre 2013 n. 188840. La frequenza a uno stage di diritto alimentare non può essere riconosciuto come requisito professionale per l'attività di somministrazione.
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