Immediata la reazione di alcune associazioni (tra le altre, l'Associazione diritti utenti e consumatori - Aduc), che si sono subito chieste quali ripercussioni ci saranno per i contribuenti per il mancato rispetto degli obblighi in scadenza e quali le attività successive per sanare tali carenze.
Da parte sua, l'Agenzia delle dogane ha fatto sapere che «gli adempimenti relativi alla trasmissione degli elenchi Intrastat in scadenza il 25 novembre 2013, si intenderanno regolarmente eseguiti anche se effettuati entro il 26 novembre 2013».
Una giornata pesante come quella di ieri segue a poca distanza quella riguardante l'invio del cosiddetto «spesometro» (21/11/2013), che dopo la «proroga-non proroga» al prossimo 31 gennaio, ha riservato non poche sorprese per gli operatori che sono stati ligi alla seconda scadenza. Infatti, a quanto risulta a ItaliaOggi, stando a diverse segnalazioni, alcuni operatori, dopo un immane sforzo, sono riusciti a rispettare la citata scadenza e, avendo spedito i file dopo le 16.30 hanno avuto l'amara sorpresa di vederseli scartare per effetto del mancato utilizzo di un «modulo di controllo non aggiornato». Infatti, alle 16.30 circa, del 21 novembre scorso (data di scadenza), l'Agenzia ha messo a disposizione sul sito un nuovo modulo di controllo (con versione 5.1.18 di Entratel) con l'effetto, a dir poco paradossale, che nonostante i file fossero risultati perfetti, come lo sono stati, anche dopo il controllo eseguito con questo modulo inserito in real time, la procedura eseguiva lo scarto.
In tale situazione, fortunatamente e posto l'ulteriore aggravio a carico dell'intermediario, è però possibile inviare lo stesso file, relativo al medesimo codice fiscale, entro cinque giorni dallo scarto, considerandolo valido ed evitando le sanzioni che, invece, risultano dovute nel caso d'invio oltre i termini, alla stessa stregua di una «miniproroga». I cinque giorni decorrono dalla data dello scarto, indicata nella ricevuta, e non da quando viene aperto e letto il messaggio dall'utente, utilizzando solo i giorni lavorativi e che l'iniziale previsione, limitata al solo invio delle dichiarazioni (ministero delle finanze, circ. 24/09/1999 n. 195) è stata, successivamente (Agenzia delle entrate 25/01/2002, n. 6/E), estesa anche a tutti gli altri tipi di documenti inviati telematicamente.
