
La Ctp gli ha dato ragione annullando l'atto impositivo. Dello stesso avviso la Ctr che ha confermato il primo verdetto. A questo punto l'Agenzia delle entrate ha presentato ricorso in Cassazione e, questa volta, lo ha vinto: sul punto il Collegio di legittimità ha infatti chiarito che «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il comportamento del contribuente che ometta di rispondere ai questionari previsti dall'art. 32, n.4, del dpr n. 600 del 1973 e non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti e libri contabili relativi all'impresa esercitata, impedendo in tal modo, o comunque ostacolando, la verifica dei redditi prodotti da parte dell'ufficio, vale di per sé solo a ingenerare un sospetto sull'attendibilità di dette scritture, rendendo grave la presunzione di attività non dichiarate desumibile dal raffronto tra le percentuali di ricarico applicate e quelle medie del settore, e, conseguentemente, legittimo l'accertamento induttivo emesso su quella base dall'ufficio». Per la Suprema corte, dunque, quella commessa dal contribuente è una grave inadempienza.
© Riproduzione riservata